Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2019
Corte cost., sent. 16 maggio 2019, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2019
- Data di deposito
- 16 maggio 2019
- Data di decisione
- 3 aprile 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018
- art. 4, lett. p), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018
- art. 16, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018
- art. 4, comma 1, lett. w), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018
- art. 15, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 6 febbraio 2018
Parametri
Massime
Massima n. 42768
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Il ricorso richiama specificamente l'art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017 e, benché non precisi quale sia il termine, più stringente rispetto a quello impugnato, fissato, esso è facilmente individuabile; in tal modo la difformità censurata nel ricorso è dunque chiaramente quella tra il termine fissato dal citato comma 102, e quello, più ampio, fissato dalla norma regionale impugnata.
Massima n. 42770
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., l'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che stabilisce l'incompatibilità territoriale o l'inidoneità tecnica degli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, cioè entro il 15 febbraio 2020. La norma impugnata dal Governo viola il termine per adempiere all'obbligo di iscrizione all'anagrafe, fissato entro agosto 2018 dalla norma interposta dell'art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017, da ricondurre al parametro costituzionale della sicurezza stradale - sia pure evocato implicitamente, come si ricava dal complesso della motivazione -, prevalendo tale sua afferenza su quella ad altre materie alle quali secondariamente il tema dell'adeguamento o della chiusura degli impianti di distribuzione potrebbe essere ricondotto (come ad esempio energia e governo del territorio), e in riferimento al quale la Regione resistente non ha competenza statuaria, così come non rientra in essa né la tutela della concorrenza né la disciplina dei distributori di carburanti, dal che emerge con chiarezza l'inutilità di uno scrutinio condotto alla luce delle norme statutarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2019, n. 103 del 2017, n. 183 del 2012, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006 ).
Massima n. 42771
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, può essere dichiarata assorbita quella riferita all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.
Massima n. 42772
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lett. s ), e 118, primo comma, Cost., degli artt. 4, comma 1, lett. p ), e 16, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, il primo che attribuisce al Presidente della Regione il potere di individuare le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale in caso di deficit idrico, e il secondo che introduce una sanatoria per le piccole derivazioni idriche montane. Sebbene non si possano meccanicamente separare le norme del Titolo V, attributive di autonomia alle Regioni, da quelle che completano lo "statuto" regolativo di una certa funzione - quali possono essere quelle che riservano alla competenza esclusiva dello Stato determinate materie "trasversali", o in materia di allocazione delle funzioni amministrative (rispettivamente, artt. 117, secondo comma, e 118 Cost.) -, tutto ciò comporta tuttavia che condizione per l'applicazione del Titolo V alla Regione speciale sia un risultato complessivamente favorevole per la sua autonomia del raffronto fra il regime della funzione, definito in base allo stesso Titolo V, e la parallela disciplina della funzione risultante dallo statuto speciale; di tale raffronto, tuttavia, non vi è traccia nel ricorso statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2014 e n. 103 del 2003 ). Qualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una Regione ad autonomia speciale per l'asserita violazione di una norma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il Governo (o il giudice rimettente) ha l'onere di spiegare perché alla Regione speciale dovrebbe essere applicato il Titolo V e non lo statuto speciale, indicando le ragioni per le quali il parametro invocato garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari, in attuazione della c.d. clausola di maggior favore contenuta all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 151 del 2017, n. 52 del 2017 e n. 238 del 2007; ordinanze n. 247 del 2016 e n. 250 del 2007 ). La clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, se importa che le autonomie speciali non restino private delle più ampie forme di autonomia concesse alle Regioni ordinarie con la riforma del 2001, non può a maggior ragione comportare che l'effetto dell'applicazione del Titolo V si risolva, di per sé, in una restrizione dell'autonomia della Regione speciale.
Massima n. 42773
Sono dichiarate inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, dell'art. 4, comma 1, lett. w ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018. Il ricorrente omette di indicare alcun argomento a sostegno del preteso contrasto tra la norma impugnata e i parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2019, n. 219 del 2018 e n. 210 del 2018 ).
Massima n. 42775
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 4, comma 1, lett. w ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che introduce una maggiorazione del canone demaniale idrico nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua sia prorogato. Il ricorrente lamenta innanzitutto l'invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza (che, non trovando corrispondenza nello statuto, pur in assenza di eccezioni sul punto della Regione, rende inutile uno scrutinio alla luce delle norme statutarie); nel caso di specie tuttavia essa non si verifica, perché la norma impugnata si limita a quantificare il canone demaniale e non definisce i criteri generali per la determinazione dei canoni, tenendo anche conto che entrambe le norme statali invocate come parametro interposto - l'art. 12, comma 8- bis , del d.lgs. n. 79 del 1999 e l'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 - sono state abrogate dall'art. 11- quater del d.l. n. 135 del 2018, cosicché la nuova disciplina statale segue la stessa impostazione adottata dalla norma regionale impugnata, presupponendo che talune Regioni possano avere già adottato norme contemplanti un canone aggiuntivo e che tali norme continuino ad operare. Infine, la censura di disparità di trattamento - tra i gestori operanti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli di altre Regioni - contraddice l'esistenza stessa dell'autonomia legislativa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2019, n. 241 del 2018, n. 175 del 2017, n. 103 del 2017, n. 59 del 2017, n. 158 del 2016, n. 101 del 2016, n. 61 del 2009, n. 391 del 2006, n. 277 del 1995 e n. 447 del 1988 ). La determinazione e la quantificazione della misura dei canoni idroelettrici devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., mentre è ascrivibile alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la definizione, con d.m., dei "criteri generali" che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni. In assenza di tale decreto, le Regioni hanno attualmente titolo, nell'ambito dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici, nel rispetto del principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principî di economicità e ragionevolezza (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2017, n. 158 del 2016, n. 28 del 2014, n. 85 del 2014 e n. 64 del 2014 ).
Massima n. 42776
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), dell'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che disciplina gli interventi di dragaggio manutentivi, quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale. Nonostante la modifica apportata dalla norma impugnata all'art. 6, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2017, questo da un lato non può essere ritenuto comprensivo anche degli interventi di dragaggio manutentivi da effettuare in mare, senza ulteriori specificazioni, e, dall'altro, non contrasta con l'art. 109 cod. ambiente, che riguarda l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, mentre l'art. 15 censurato precisa espressamente che, per la fase successiva al dragaggio (quella che si traduce nel riutilizzo del materiale scavato), va rispettata la vigente normativa di tutela ambientale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera p) della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera w), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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