Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2019
Corte cost., sent. 2 maggio 2019, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2019
- Data di deposito
- 2 maggio 2019
- Data di decisione
- 2 aprile 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 87, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 88, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 89, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 90, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 88, lett. a), legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 88, lett. b), legge n. 107 del 13 luglio 2015
Parametri
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42227
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da P.A. e altri, estranei dai giudizi a quibus, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale. Il loro accesso avverrebbe, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del 2012 ). La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 153 del 2018 e n. 77 del 2018, con allegate ordinanze dibattimentali ).
Massima n. 42228
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da G.A. e altri, la cui qualità di parti nei giudizi a quibus è esclusa dall'essere gli stessi intervenuti in essi successivamente all'ordinanza di rimessione, allorché questi erano già stati sospesi. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 220 del 2007; ordinanze n. 393 del 2008 e n. 295 del 2008 ).
Massima n. 42229
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sono dichiarati inammissibili, per tardività, gli interventi spiegati da G.F. e altri, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009 ).
Massima n. 42230
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, i quali, rispettivamente, prevedono una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con d.m., realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale, riservata ad alcune categorie di aspiranti, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei particolari percorsi formativi e una sessione speciale di esame per i vincitori e i soggetti che abbiano superato positivamente le fasi del concorso del 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale, che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico. Nei giudizi a quibus - in cui il d.m. n. 499 del 2015, con il quale è stata data applicazione alle disposizioni censurate, non è impugnato nella sua integralità, ma soltanto nella parte in cui esso non ha consentito agli appellanti la partecipazione alla procedura ivi bandita - si controverte della sola illegittimità dell'esclusione dal corso-concorso del 2015, mentre rimane estranea alle impugnazioni devolute al Consiglio di Stato la complessiva disciplina che istituisce e regola tale procedura.
Massima n. 42231
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in via subordinata, dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, commi 88, lett. a ), della legge n. 107 del 2015, che consente la partecipazione al concorso riservato per la selezione di dirigenti scolastici in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, dalla attuale pendenza di ricorsi. In considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus, la denunciata preclusione all'accesso alla procedura riservata non discende dalla disposizione censurata, ma dall'art. 1, comma 88, lett. b ), dedicato alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, il quale, non contemplando la situazione degli appellanti, ha inibito la loro partecipazione alla procedura.
Massima n. 42232
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in via subordinata, dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 88, lett. b ), della legge n. 107 del 2015, che, nel disciplinare i soggetti cui è consentito l'accesso allo speciale percorso formativo finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, dispone che i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006 possano accedervi se hanno presentato ricorso giurisdizionale, mentre coloro che hanno partecipato al concorso del 2011 soltanto in caso di superamento delle prove. Nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, la disposizione censurata utilizza criteri che fanno riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, il cui svolgimento aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale e che prevedevano requisiti differenti rispetto al successivo concorso del 2011. Attraverso la previsione di canali di accesso riservati, la disciplina censurata si è prefisso l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 2 aprile 2019ORDINANZAVisti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Consiglio di Stato, con ordinanze del 21 giugno 2017 (r. o. n. 173, n. 174, n. 175 e n. 176 del 2017), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, del 2017.Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 173 del 2017 sono intervenuti Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone;che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 174 del 2017 sono intervenuti Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone, Giacinto Fabiano con altre cinquantatré persone;che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 175 del 2017 è intervenuta Sabrina Pozzi;che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 176 del 2017 sono intervenuti Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona.Considerato che gli intervenienti sopra indicati non sono parti dei giudizi principali;che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e che a tale disciplina è possibile derogare - senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 217, n. 194 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018, n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018, n. 77 del 2018);che non è ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del 2012);che, allo stesso modo, i medesimi princìpi valgono in relazione a quelle parti che, solo successivamente all'ordinanza di rimessione, sono intervenute ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorché questi erano già stati sospesi, dovendo escludersi che questi soggetti abbiano assunto la qualità di parti in tali giudizi;che, d'altra parte, l'intervento di Giacinto Fabiano e degli altri cinquantatré intervenienti è tardivo, in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017, con allegate ordinanze dibattimentali).PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati:nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. 173 n. del 2017, da Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone;nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 174 del 2017, da Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone;nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 175 del 2017, da Sabrina Pozzi;nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 176 del 2017, da Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona;nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 174 del 2017, da Giacinto Fabiano con altre cinquantatré persone.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Testo integrale
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