Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2019
Corte cost., ord. 17 aprile 2019, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2019
- Data di deposito
- 17 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 marzo 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 16, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
- art. 3, comma 4, lett. a), decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 42554
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. - dell'art. 57, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui - prevedendo l'inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - costringe il contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta, con la possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. La sentenza n. 114 del 2018 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 114 del 2018; ordinanze n. 137del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).
Massima n. 42555
Non forma oggetto di incidente di costituzionalità una disposizione che sia indicata "soltanto ove occorra" nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza che alcuna censura sia mossa dal rimettente. (Nel caso di specie è ritenuto che oggetto dell'incidente di costituzionalità promosso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste sia l'art. 57, comma 1, lett. a , del d.P.R. n. 602 del 1973, e non anche l'art. 3, comma 4, lett. a, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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