Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/2019
Corte cost., ord. 6 dicembre 2019, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/2019
- Data di deposito
- 6 dicembre 2019
- Data di decisione
- 6 novembre 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 161, comma 3, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 14, comma 1, lett. a-ter), decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015
- legge n. 132 del 6 agosto 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40888
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a- ter ), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha argomentato che è proprio la disposizione censurata a precludere - nella fase anteriore alla vendita - la liquidazione definitiva del compenso secondo i valori di stima e ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, sospendendo la procedura di liquidazione e non già l'intera procedura esecutiva. Per costante orientamento costituzionale, la rilevanza deve essere valutata alla stregua delle circostanze che sussistono al momento della proposizione delle questioni, e non già alla luce delle circostanze sopravvenute. ( Precedenti citati: sentenza n. 160 del 2019 ).
Massima n. 41773
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a- ter ), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Non appare implausibile la motivazione offerta dal rimettente, legittimato a proporre incidente di costituzionalità in una procedura di liquidazione del compenso dell'esperto o dello stimatore che presenta caratteri giurisdizionali, tanto che si conclude con un provvedimento motivato e può dar luogo anche a successivi gradi di impugnazione.
Massima n. 41774
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione circa il contrasto con i parametri costituzionali evocati, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a- ter ), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha motivato in maniera adeguata sul contrasto con i parametri costituzionali evocati e ha enucleato in maniera intelligibile i termini delle questioni.
Massima n. 41775
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ambiguità del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a- ter ), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha prefigurato in maniera inequivocabile come soluzione costituzionalmente obbligata una liquidazione immediata del compenso dell'esperto o dello stimatore, ancorata al più probabile prezzo di mercato dell'immobile così come stimato.
Massima n. 41776
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a- ter ), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui prevede che, nelle esecuzioni immobiliari, il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario sia calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. Il criterio di liquidazione sancito dalla legge censurata attua un bilanciamento non irragionevole del diritto del professionista di essere remunerato in maniera adeguata per l'opera svolta con la finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione, che non può non tenere conto del carattere pubblicistico dell'incarico. Né è irragionevole la scelta di rimandare la liquidazione definitiva del compenso al momento della vendita, in quanto tale previsione si correla a un criterio di determinazione del compenso parametrato - in maniera non arbitraria - al valore della vendita ed è temperata da un appropriato correttivo, che si sostanzia nel riconoscimento di acconti nella non trascurabile misura del 50 per cento del valore di stima. Non sussiste inoltre la denunciata disparità di trattamento con gli altri ausiliari del giudice, che svolgono compiti non comparabili, né è riscontrabile la violazione del principio di buon andamento, riferibile agli aspetti organizzativi dell'amministrazione della giustizia e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, dovendo anche escludersi che la scelta legislativa, volta a modulare in termini non irragionevoli il compenso dell'esperto o dello stimatore, pregiudichi la tutela del lavoro. ( Precedente citato: sentenza n. 90 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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