Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/2019

Corte cost., ord. 18 luglio 2019, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
190/2019
Data di deposito
18 luglio 2019
Data di decisione
3 luglio 2019
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
  • art. 1, comma 5, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
  • art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
  • art. 3, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
  • art. 4, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 16, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 120, comma 1, Costituzione
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 56, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 40677

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4 e 5, 2, comma 2, 3 e 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 16, 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost.; 2, 8, numero 2), 56, 99, 101 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 7 del d.P.R. n. 279 del 1974; 4, comma 4, del d.P.R. n. 574 del 1988. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della legge impugnata). La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze