Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/2019
Corte cost., ord. 18 luglio 2019, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/2019
- Data di deposito
- 18 luglio 2019
- Data di decisione
- 3 luglio 2019
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
- art. 1, comma 5, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
- art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
- art. 3, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
- art. 4, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 56, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 40677
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4 e 5, 2, comma 2, 3 e 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 16, 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost.; 2, 8, numero 2), 56, 99, 101 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 7 del d.P.R. n. 279 del 1974; 4, comma 4, del d.P.R. n. 574 del 1988. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della legge impugnata). La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze