Corte costituzionale
Sentenza n. 89/2018
Corte cost., sent. 26 aprile 2018, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/2018
- Data di deposito
- 26 aprile 2018
- Data di decisione
- 22 marzo 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
- art. 12, comma 1, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 maggio 2013
- art. 12, comma 8, legge della Regione siciliana n. 9 del 15 maggio 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 40738
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, è dichiarata inammissibile la costituzione della parte Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc, che, per quanto emerge dalla relativa ordinanza di rimessione, non risulta tra le parti costituite nel giudizio principale.
Massima n. 40739
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015. L'esame delle ordinanze di rimessione rende evidente, per un verso, che la verifica di legittimità costituzionale richiesta assume rilievo pregiudiziale rispetto all'annullamento degli atti impugnati innanzi al rimettente e, per altro verso, che proprio il petitum volto all'annullamento dei medesimi atti consente di escludere la sovrapponibilità di oggetto tra giudizi principali e incidente di legittimità costituzionale, così da non evidenziare vizi della motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2017 ).
Massima n. 40740
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. Tale canone in oggetto è privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi. Esso - legato all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva, nonché alle sue caratteristiche, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato - si fonda nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, al quale corrisponde uno specifico onere delle amministrazioni interessate quanto al ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, nonché a parametri di determinazione estranei ai profili di redditività propri della relativa attività produttiva. ( Precedenti citati: sentenza n. 52 del 2018; ordinanze n. 166 del 2015, n. 204 del 2015 e n. 387 del 1990 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017 ).
Massima n. 40741
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. La disposizione censurata non realizza la prospettata disuguaglianza tra le imprese che esercitano l'attività di estrazione, perché il canone in esame non si collega alla diversa possibilità di rendimento dell'attività, in ragione del maggior valore di mercato del materiale estratto, bensì all'esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. Infatti, nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella - che persegue anche l'obiettivo di individuare il metodo applicativo più idoneo a garantire una puntuale esazione del dovuto - viene data rilevanza essenziale alla deturpazione del paesaggio, correlata alla quantità di superficie interessata dall'attività di scavo; e, nell'ottica indennitaria, si tempera il relativo parametro coniugandolo con il riferimento ai volumi di estrazione autorizzati, ancor più concretamente indicativi dell'effettiva modificazione ambientale assentita. ( Precedente citato: sentenza n. 290 del 2010 ).
Massima n. 40742
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU - dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, disponendo l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. Il parametro risulta richiamato solo nominalmente dal rimettente, che non ha argomentato sul punto.
Massima n. 40743
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, disponendo, attraverso l'applicazione anche all'anno 2014, l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. La norma censurata, in vigore dal 15 maggio 2015, non lede il legittimo affidamento dai titolari dell'attività di estrazione, perché il canone in questione è stato introdotto nel 2013, cosicché non poteva essersi consolidato un affidamento particolarmente radicato nel tempo. Il portato di novità che connotava l'introduzione delle norme modificate dalle disposizioni censurate - tramite le quali, per la prima volta, è stato disposto il pagamento della prestazione in oggetto - rendeva inoltre prevedibile, anche in un breve lasso temporale, una fisiologica instabilità di disciplina, motivata dall'esigenza di individuare non solo e non tanto i criteri di quantificazione del dovuto, ma anche le modalità attraverso le quali pervenire ad una più puntuale escussione della relativa obbligazione. Tale prevedibilità trova, infine, riscontro nelle ragioni di interesse pubblico - emerse già nel primo anno di applicazione del canone e messe in luce dai lavori preparatori - che hanno imposto le modifiche censurate, legate alle difficoltà incontrate nella puntuale verifica ed esazione del dovuto. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015 ).
Massima n. 40744
L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto e trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. La sua tutela non comporta che sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), fermo restando tuttavia che dette disposizioni non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino. Tale affidamento postula, tuttavia, il consolidamento nel tempo della situazione normativa che ha generato la posizione giuridica incisa dal nuovo assetto regolatorio, sia perché protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Se, dunque, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi in grado di comprimere posizioni consolidate, è comunque necessario, per un verso, che l'incidenza peggiorativa non sia sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito nell'interesse della collettività e, per altro verso, che l'intervento di modifica sia prevedibile, non potendosi tollerare mutamenti retroattivi del tutto inaspettati. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 64 del 2014; n. 1 del 2011; n. 302 del 2010; n. 236 del 2009, n. 206 del 2009, n. 24 del 2009; n. 409 del 2005, n. 264 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la costituzione della parte privata Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze