Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2018

Corte cost., sent. 26 aprile 2018, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2018
Data di deposito
26 aprile 2018
Data di decisione
21 marzo 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 89 del 24 marzo 2001
  • art. 55, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012

Parametri

  • art. 24, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 111, comma 2, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 13, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 6, paragrafo 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Massime

Massima n. 40120

È inammissibile, per difetto di alcuna argomentazione sul parametro evocato, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.

Massima n. 40121

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di argomentazione sui parametri evocati, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU. Le ordinanze di rimessione riproducono per sintesi il contenuto della sentenza n. 30 del 2014, riportandone ampi stralci, e individuano in maniera sufficientemente chiara e adeguata le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale della norma censurata, dovendo perciò escludersi che si tratti di un caso di motivazione per relationem. Non può ritenersi che la motivazione sia per relationem quando il rimettente abbia pienamente ottemperato all'obbligo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 7 del 2014, n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 175 del 2013, n. 239 del 2012 e n. 65 del 2012 ).

Massima n. 40122

Non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per erronea individuazione della norma oggetto di censura, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001. Il rimettente è chiamato a fare applicazione esclusivamente della norma denunciata, laddove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e pertanto correttamente non ha incluso nella denuncia di incostituzionalità l'art. 3, comma 6, della medesima legge, che vieta la reiterazione delle domande di riparazione in tutto o in parte già respinte, non dovendo applicare tale norma, neppure in combinato disposto con quella della cui legittimità dubita.

Massima n. 40123

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza e per mancato esperimento di un'interpretazione adeguatrice, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001. La mancata considerazione, da parte del rimettente, della possibilità che la conclusione del giudizio presupposto, sopraggiunta in corso di causa, consenta di sindacare nel merito la domanda di indennizzo per eccessiva durata del processo, trova conforto sul piano del diritto vivente e su quello letterale, laddove, sia nella rubrica che nel precetto, l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 fa richiamo alla sua "proponibilità". Inoltre, la definizione del giudizio presupposto non attiene al contenuto intrinseco della domanda, ma risulta a esso esterna, con ciò dovendosi escludere che si tratti di una condizione dell'azione, la cui sussistenza andrebbe valutata al momento della decisione. ( Precedente citato: sentenza n. 30 del 2014 ). Il giudice a quo non è tenuto a motivare l'impraticabilità dell'interpretazione adeguatrice incompatibile con il diritto vivente. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

Massima n. 40124

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. Il legislatore non ha posto riparo al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato dalla sentenza n. 30 del 2014, poiché i rimedi preventivi introdotti nella legge Pinto dall'art. 1, commi 777, 781 e 782, della legge n. 208 del 2015 - volti ad accelerare i processi che al 31 ottobre 2016 non abbiano ancora raggiunto una durata irragionevole né siano stati assunti in decisione - non sono destinati a operare in tutte le ipotesi (tra cui quelle al vaglio nei giudizi a quibus) nelle quali, a quella data, la durata del processo abbia superato la soglia della ragionevolezza, risultando quindi privi di effettività rispetto ad essa. Rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l'attivazione dell'unico strumento disponibile (fino all'introduzione di quelli preventivi) per rimediare alla ragionevole durata del processo, seppure a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina. Né la pronuncia additiva può essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pinto conforma il diritto all'equa riparazione, collegandolo, nell'an e nel quantum, all'esito del giudizio in cui l'eccessivo ritardo è maturato. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2014 e n. 3 del 1997 ). Posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma omette di prevedere, spettando, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2011 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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