Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2018

Corte cost., sent. 13 aprile 2018, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2018
Data di deposito
13 aprile 2018
Data di decisione
6 marzo 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 42, lett. a), legge n. 232 del 11 dicembre 2016
  • art. 1, comma 26, legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40752

Una disposizione sopravvenuta che, apportando modifiche di carattere non marginale, determini, sul piano temporale, una diversa portata precettiva della norma impugnata, non può essere attratta nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale pendente, poiché in tal caso il trasferimento della questione sullo ius superveniens supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione dell'atto legislativo. (Nella specie, viene esclusa la possibilità di estendere al sopravvenuto art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017 il giudizio in via principale promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 1, comma 42, lett. a, della legge n. 232 del 2016, pur essendo entrambe le disposizioni modificative dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015). ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015 e n. 138 del 2014 ).

Massima n. 40753

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di svolgimento argomentativo in ordine ai parametri evocati - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. Le censure sono articolate con precisa individuazione dei parametri che si assumono violati e con argomentata ridondanza, in particolare, dei precetti di cui agli artt. 3 e 97 Cost. sulla competenza regionale in materia finanziaria; altrettanto chiaramente è enunciato il motivo dell'impugnazione, ravvisato nell'avere il legislatore statale prorogato, per il 2017, il blocco (che tende, quindi, ad assumere carattere permanente) degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali, allo scopo meramente politico di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, con ciò violando l'autonomia della politica impositiva regionale.

Massima n. 40754

Per pacifica giurisprudenza, lo Stato può disporre della disciplina dei tributi regionali "derivati" - tributi cioè di fonte statale - anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, e a maggior ragione può farlo nella forma del blocco temporaneo del tributo o del solo aumento delle rispettive aliquote. Ciò, però, con il limite della non alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2014, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 284 del 2009, n. 381 del 2004 e n. 311 del 2003 ).

Massima n. 40755

È dichiarata inammissibile - per carente motivazione in ordine all'alterazione dell'equilibrio tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016, impugnato dalle Regioni Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost., in quanto, nel modificare il comma 26 della legge n. 208 del 2015, estende all'anno 2017 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, mantenendo ferme le deroghe e le esclusioni ivi previste. La ricorrente lamenta l'alterazione dell'equilibrio tra bisogni e mezzi per darvi risposta in modo solo assertivo, senza alcuna concreta indicazione in termini di raffronto tra la situazione tributaria regionale, in rapporto agli impegni di spesa, e il pregiudizio che a detti impegni deriverebbe dal sospeso aumento di aliquote o tariffe, per di più, genericamente riferito all'intera platea dei tributi e delle addizionali attribuiti alla Regione, e non ad uno o più specifici tributi, il cui mancato gettito possa avere effettiva negativa incidenza sul finanziamento di servizi erogati ai cittadini e in particolare sul servizio sanitario; con riguardo al quale, peraltro, l'asserito vulnus al fabbisogno finanziario è temperato dalle "deroghe" al blocco, previste dalla stessa norma impugnata (ma delle quali la ricorrente assume di non aver bisogno, fornendo così addirittura prova "contraria" alla lamentata insufficienza di disponibilità finanziarie). ( Precedente citato: sentenza n. 135 del 2017 ).

Massima n. 41863

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016, le lacune probatorie del ricorso della Regione Veneto non sono superate dalle, comunque tardive, allegazioni contenute nella memoria per l'udienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso della Regione Veneto indicato in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost., con i rispettivi ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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