Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2018

Corte cost., sent. 13 aprile 2018, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2018
Data di deposito
13 aprile 2018
Data di decisione
7 marzo 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 140, legge n. 232 del 11 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40486

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale. La disposizione impugnata dalla Regione Veneto, nel prevedere un unico fondo destinato a finanziare distintamente plurimi settori di spesa, alcuni dei quali corrispondenti a materie di competenza regionale concorrente o residuale, contempla un'avocazione in sussidiarietà della funzione amministrativa, in assenza però dei presupposti che la rendono legittima, dal momento che in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è regolato l'utilizzo del fondo mediante l'individuazione degli interventi da finanziare, dei relativi importi e, se necessario, delle modalità di utilizzo dei contributi, non è previsto alcun coinvolgimento degli enti territoriali. Il carattere plurisettoriale del fondo e l'eterogeneità degli investimenti da finanziare non consentono di precisare se l'intesa debba essere conclusa con la singola Regione interessata o piuttosto con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-città o la Conferenza unificata. L'intervento additivo deve quindi essere limitato alla previsione dell'intesa, mentre l'individuazione in concreto del livello di governo territoriale interessato - e conseguentemente della sede dell'intesa - dovrà essere compiuta in relazione al contenuto del decreto o dei decreti attuativi della norma impugnata. Poiché infine, la disposizione impugnata interviene in diversi settori e su diversi tipi di investimenti che possono variamente incidere su diritti costituzionali delle persone, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora questi riguardino detti diritti. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 222 del 2005, n. 423 del 2004, n. 49 del 2004, n. 16 del 2004, n. 255 del 2004 e n. 370 del 2003 ).

Massima n. 40487

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale lo Stato può attribuire al livello centrale una funzione amministrativa e allo stesso tempo regolarne l'esercizio con propria legge, anche in materie regionali, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola Regione, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un'intesa. È così garantito il rispetto del principio di leale cooperazione quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2018, n. 170 del 2017, n. 114 del 2017, n. 142 del 2016, n. 110 del 2016, n. 7 del 2016, n. 262 del 2015, n. 278 del 2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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