Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2018
Corte cost., sent. 5 aprile 2018, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2018
- Data di deposito
- 5 aprile 2018
- Data di decisione
- 7 marzo 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 85, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 627, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
Massime
Massima n. 41238
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, nonché degli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 1, comma 85, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che con fondi disponibili di un ente pubblico statale (INAIL) sia finanziata la costruzione di nuove strutture scolastiche, non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti - sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma impugnato dalla Regione Veneto interviene infatti in ambiti materiali di competenza regionale (concorrente), quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", che si intersecano nella disciplina dell'edilizia scolastica. Ne consegue la necessità che, a salvaguardia delle competenze costituzionali delle Regioni, queste siano coinvolte nel menzionato processo decisionale, mediante lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti. ( Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 62 del 2013, n. 50 del 2008, n. 423 del 2004 e n. 370 del 2003 ).
Massima n. 41239
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché degli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui, istituendo nel bilancio dello Stato il "Fondo nazionale per la rievocazione storica", non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento stabilito dal comma impugnato dalla Regione Veneto riguarda infatti la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, materie queste che rientrano nella legislazione concorrente. Pertanto, nel procedimento di adozione del decreto cui la disposizione impugnata fa rinvio è necessario fare applicazione del principio di leale collaborazione attraverso la concertazione paritaria tra l'organo statale (il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e la Conferenza Stato-Regioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 285 del 2005 ).
Massima n. 41240
É necessario applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). In tali casi, devono essere predisposti strumenti di coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa o del parere, quanto alle decisioni relative ai criteri e alle modalità del riparto (o della riduzione) del trasferimento destinato a enti territoriali o, anche, direttamente a soggetti privati. Ciò avviene, principalmente, sia nei casi in cui la disciplina legislativa del finanziamento si trovi all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri, sia quando il finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2018, n. 79 del 2011, n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 133 del 2006, n. 285 del 2005, n. 242 del 2005 e n. 51 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze