Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2018
Corte cost., sent. 8 marzo 2018, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2018
- Data di deposito
- 8 marzo 2018
- Data di decisione
- 6 febbraio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione Campania n. 15 del 11 agosto 2005
- art. 19, legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 39919
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge della medesima Regione n. 1 del 2008, il sopravvenuto art. 5, commi 1, 2, lett. a) e b), e 7, della legge reg. Campania n. 1 del 2016, modificativo delle norme impugnate, non impone di restituire gli atti al rimettente. Il giudice a quo correttamente reputa inapplicabile, ratione temporis, il richiamato ius superveniens, in quanto oggetto del processo principale è la legittimità di un provvedimento da valutare in base al principio tempus regit actum. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 30 del 2016 ).
Massima n. 39920
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, non possono essere presi in considerazione profili e parametri ulteriori dedotti dalle parti, ma non fatti propri dal rimettente. La prospettazione del giudice a quo delimita l'oggetto del giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2017 ).
Massima n. 39921
Sono ammissibili - sotto il profilo della giurisdizione del giudice rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, considerando che la contestazione sorta in ordine a tale presupposto nel giudizio principale è stata decisa dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al rimettente, ai sensi dell'art. 59, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992. Per costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016 e n. 245 del 2016 ).
Massima n. 39922
La positiva verifica della propria giurisdizione effettuata dal rimettente, e le ragioni della stessa, non escludono il potere della Corte costituzionale di valutare la correttezza interpretativa da cui muove il giudice a quo che, nel caso in esame - relativo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge della medesima Regione n. 1 del 2008 - non era dunque sollevato dall'onere di motivare in ordine alle ragioni della natura tributaria del prelievo previsto dalle norme regionali censurate. Tale onere motivazionale non può essere escluso neanche qualora, come nella specie, il giudice a quo sia vincolato in punto di sussistenza della giurisdizione, quale presupposto della legittima insaturazione del processo principale. In mancanza di un "diritto vivente", la Corte costituzionale procede direttamente all'interpretazione della disposizione, anche allo scopo di stabilire la pertinenza dei parametri costituzionali evocati; conseguentemente, ancora prima, grava sul rimettente l'onere di esplicitare le ragioni della premessa interpretativa dalla quale egli muove per dubitare della legittimità costituzionale della medesima. ( Precedente citato: ordinanza n. 387 del 1990 ). La rilevanza che la Corte costituzionale attribuisce al cosiddetto "diritto vivente", la induce, di regola, ad assumere la disposizione censurata nel significato da questo ritenuto, astenendosi dal fornirne uno proprio. Affinché ciò accada, è però necessario che sussista un'elaborazione giurisprudenziale che connoti la norma censurata in termini appunto di "diritto vivente", circostanza ricorrente in presenza di un'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, alla quale compete la funzione nomofilattica. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2017, n. 220 del 2015, n. 78 del 2015 e n. 11 del 2015 ).
Massima n. 39923
Sono dichiarate inammissibili - per mancata motivazione in ordine alla natura tributaria del prelievo contestato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge della medesima Regione n. 1 del 2008, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 Cost. - dalla CTP di Napoli, che prevendono, nel testo anteriore alle modifiche normative successivamente intervenute, un contributo annuo e un contributo ambientale a carico, rispettivamente, del titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, e dei titolari di autorizzazioni estrattive. La mancanza di una consolidata elaborazione giurisprudenziale - e, comunque, di una pronuncia sul punto da parte del giudice di legittimità - imponeva al giudice a quo di verificare se la qualificazione come tributario del prelievo fosse corretta, esplicitando, almeno in sintesi, le ragioni a conforto della sussistenza degli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione, operazione ermeneutica imprescindibile per accertare la riferibilità alla norma dei parametri costituzionali che si ipotizzano lesi proprio ed esclusivamente in ragione dell'asserita natura tributaria del prelievo. L'ordinanza di rimessione non ha svolto nessun argomento a conforto di tale premessa; né il relativo onere motivazionale può ritenersi adempiuto mediante il mero, generico, riferimento alla sentenza del giudice di appello, in quanto effettuato senza dare conto in alcun modo delle ragioni in questa addotte a conforto della natura tributaria dei prelievi, che costituisce il presupposto dei dubbi di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 45 del 2017). La qualificazione come tributario del prelievo è corretta se sussistono gli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione, e cioè che la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell'art. 19 della legge di detta Regione 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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