Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2018

Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2018
Data di deposito
2 marzo 2018
Data di decisione
7 febbraio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 agosto 2014
  • art. 1, comma 487, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 39915

È dichiarata inammissibile, per plurimi concorrenti motivi, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 Cost., ed all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014 e dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, che stabiliscono, rispettivamente, le aliquote del contributo di solidarietà - introdotto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 - sui trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana, a sostegno economico dei datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili e che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di garanzia per le piccole imprese e per la prima casa. La questione è formulata in base a più opzioni ermeneutiche, sostanzialmente alternative, investenti disposizioni in parte distinte, lasciando alla Corte di dover scegliere quale sia l'interpretazione fondante il dubbio di costituzionalità da scrutinare; essa è inoltre priva di un nesso di subordinazione logico-giuridica tra le qualificazioni (come tributo o prestazione imposta) del prelievo impugnato, declinate su un piano di sostanziale parità. Infine, nella prospettiva della natura tributaria del prelievo regionale, il rimettente non chiarisce se tale natura sia presupposta in ragione della sua destinazione al bilancio regionale per finalità sociali ovvero della destinazione al bilancio dello Stato, parallelamente denunciata, con ciò incorrendo anche in un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016; ordinanze n. 18 del 2016, n. 41 del 2015 e n. 49 del 2010; sentenze n. 173 del 2016 e n. 116 del 2013, sul prelievo di cui all'art. 1, comma 487, legge n. 147 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie) e dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, ed all'art. 36 del regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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