Corte costituzionale

Sentenza n. 42/2018

Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/2018
Data di deposito
2 marzo 2018
Data di decisione
10 gennaio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:42

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39909

Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. - dell'art. 631 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato. L'ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione dei fatti, oggettivamente incompatibili tra loro, su cui si fondano le diverse sentenze passate in giudicato, perché non ha indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l'aggravante sono diversi da quelli contenuti in quella oggetto della richiesta di revisione, dato che non è sufficiente, al fine di individuare gli elementi che potrebbero dare luogo al conflitto teorico di giudicati, allegare il contrasto tra i "dispositivi" delle due diverse decisioni di condanna sulla sussistenza della stessa aggravante. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ). Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 631 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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