Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2018
Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2018
- Data di deposito
- 5 dicembre 2018
- Data di decisione
- 25 ottobre 2018
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40983
L'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata, costituisce un mero errore materiale, ininfluente ai fini dell'ammissibilità delle questioni. (Nella specie, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, l'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata come "art. 5-quinquies", del quale non esiste un "comma 8", costituisce un mero errore materiale, in quanto nelle motivazioni sono chiaramente individuati sia la disposizione della legge n. 208 del 2015 che ha inserito nella legge n. 89 del 2001 l'art. 5-sexies, sia il contenuto precettivo del comma oggetto delle censure, sicché si deve escludere che sussista dubbio alcuno in ordine alla identificazione della norma sottoposta allo scrutinio di costituzionalità). ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2017 ).
Massima n. 40984
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, che impone al giudice dell'ottemperanza di individuare il commissario ad acta tra i dirigenti "di seconda fascia" della stessa amministrazione soccombente. Il giudice a quo si diffonde sulle ragioni che, a suo avviso, dimostrerebbero l'irragionevolezza della scelta legislativa, cosicché la pretesa violazione del principio di ragionevolezza, agevolmente ricondotta al parametro espressamente evocato, rende la censura sufficientemente motivata. Egli ha inoltre assolto all'onere di motivazione anche in riferimento all'altro parametro, affermando che la norma censurata minerebbe l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e, con esse, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, attenendo al merito la valutazione del rilievo da attribuire alla prospettata esperibilità di efficaci rimedi processuali avverso gli atti compiuti dal commissario ad acta.
Massima n. 41010
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per l'astrattezza e l'ipoteticità delle questioni sollevate, che inciderebbero sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Il giudice a quo motiva adeguatamente su tale requisito, dando conto della necessità di applicare la norma censurata per definire il processo principale, richiamando (in maniera implicita ma evidente) il principio tempus regit actum.
Massima n. 41011
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR per l'Umbria in riferimento agli artt. 104 e 108 Cost., quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia - dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015. La norma censurata prevede che, nel caso in cui i creditori di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del cod. proc. amm., il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, e che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. L'art. 108 Cost. non è applicabile agli ausiliari del giudice, ma solo a chiunque, estraneo al personale della magistratura, partecipi all'amministrazione della giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale, mentre è manifestamente incongruo anche il riferimento all'art. 104 Cost., che ha per oggetto le garanzie di indipendenza istituzionale della magistratura ordinaria considerata nel suo complesso, e non delle giurisdizioni speciali, come è quella del giudice amministrativo, per il quale le medesime garanzie trovano semmai fondamento nell'art. 108 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 433 del 2000, n. 135 del 1982, n. 2 del 1981 e n. 190 del 1974; ordinanza n. 86 del 1964 ).
Massima n. 41012
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR per l'Umbria in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 Cost., quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali - dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015. La norma censurata prevede, che, nel caso in cui i creditori di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del cod. proc. amm., il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, e che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La deroga all'ampio potere discrezionale attribuito al giudice nella scelta del commissario ad acta non richiede l'intervento dell'autorità amministrativa, in quanto effettuata nell'ambito di una specifica categoria indicata dalla legge, così da scongiurare il vulnus al principio di indipendenza della magistratura. Tale deroga è coerente con la finalità di contenere i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, oltre che con lo scopo di rimediare all'inerzia dell'amministrazione, mediante un commissario ad acta che, dotato delle necessarie competenze tecnico-contabili e della specifica e diretta conoscenza della gestione del bilancio dell'amministrazione inadempiente, può agevolare una sollecita soddisfazione del credito. La scelta del legislatore non appare pertanto né irragionevole né arbitraria, tanto più che il giudice non è completamente vincolato nell'individuazione del soggetto da nominare, conservando comunque, nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'amministrazione interessata vi siano più dirigenti di seconda fascia, il potere di scegliere tra essi. ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 44 del 2016, n. 157 del 2014, n. 10 del 2013, n. 304 del 2011, n. 221 del 2008, n. 335 del 2004, n. 440 del 1988, n. 135 del 1982, n. 149 del 1974 e n. 63 del 1963; ordinanza n. 206 del 2016 ). Nei giudizi di ottemperanza ex lege n. 89 del 2001, il commissario ad acta esercita un'attività di carattere esecutivo, che si estrinseca in un pagamento, vincolata sia nell'an che nel quomodo, che non viene meno neanche nelle ipotesi in cui il commissario, constatato l'esaurimento dei pertinenti capitoli di bilancio, debba individuare aliunde le risorse necessarie per la soddisfazione dei crediti, utilizzando se del caso lo strumento contabile del "pagamento in conto sospeso", disciplinato dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996, consistente in un'anticipazione di tesoreria soggetta a successiva regolazione da parte della stessa amministrazione inadempiente. Il limite alla discrezionalità (in deroga a quanto previsto per le procedure di pagamento degli altri debiti della p.a.) del giudice dell'ottemperanza nella scelta del commissario ad acta nel caso in cui il giudizio sia promosso dai creditori di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto, trova giustificazione nell'interesse dell'amministrazione ad approntare un sistema di risposta, organico ed ordinato, con cui far fronte al flusso abnorme delle procedure relative ai crediti fondati su decreti ottenuti ai sensi della legge n. 89 del 2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, in riferimento agli artt. 104 e 108 della Costituzione, quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 Cost., quest'ultimo con riguardo alla garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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