Corte costituzionale

Sentenza n. 222/2018

Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/2018
Data di deposito
5 dicembre 2018
Data di decisione
25 settembre 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:222

Norme oggetto del giudizio

  • art. 216, ultimo comma, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 223, ultimo comma, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 40933

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di A. M., parte civile nel giudizio a quo, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio, di venti giorni dalla pubblicazione nella G.U. dell'atto introduttivo del giudizio. Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - previsto dagli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - è perentorio.

Massima n. 40934

La precedente statuizione di altro collegio giudicante circa l'irrilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalle parti non impedisce a un giudice che intervenga successivamente nel medesimo processo - compreso il giudice del rinvio, vincolato ai principi di diritto formulati nella sentenza di annullamento, ma che conserva il potere di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni che è tenuto ad applicare - di considerare, all'opposto, rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione. (Nella specie, relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione, formulata per irrilevanza, perché la Cassazione rimettente si sarebbe "autovincolata" ad un principio di diritto incompatibile con le questioni prospettate da precedente sentenza di annullamento di altra sezione). ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 293 del 2013, n. 305 del 2008; ordinanza n. 118 del 2016 ).

Massima n. 40935

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione - funzionale a una possibile restituzione degli atti per esame dello ius superveniens, più che a una pronuncia di inammissibilità - formulata per irrilevanza, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha delegato il legislatore ad una complessiva riforma del sistema delle pene accessorie. Il Governo non ha provveduto a esercitare la delega in parte qua, sicché la disciplina censurata è rimasta immutata ed è tuttora in vigore.

Massima n. 40936

Il perimetro della questione di legittimità costituzionale è, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, unicamente definito dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, l'esatta delimitazione del petitum, relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, risulta evidenziato dall'esame della motivazione dell'ordinanza di rimessione, e attiene al solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie previste dalle disposizioni censurate. Il rimettente si è infatti pressoché esclusivamente focalizzato sul carattere fisso delle pene accessorie, che gli impedirebbe una loro determinazione in misura adeguata alle peculiarità del caso concreto, mentre il distinto profilo del loro automatismo in conseguenza della condanna, pur menzionato fugacemente, non è oggetto di alcuno speciale vaglio critico). ( Precedente citato: sentenza n. 327 del 2010 ).

Massima n. 40937

Per consentire l'intervento della Corte costituzionale non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis. Essenziale, e sufficiente, è che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti - esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" - che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla pronuncia. Resta ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali. (Nel caso di specie, relativo al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimentare, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancanza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata conseguente all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.) ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012 e n. 188 del 1982; ordinanza n. 475 del 2012 ). Laddove il trattamento sanzionatorio per una determinata figura di reato si riveli manifestamente irragionevole - tenendo inoltre conto che il legislatore non ha provveduto alla auspicata riforma del sistema delle pene accessorie - a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni sanzionatorie già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2016 ).

Massima n. 40938

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Le pene accessorie temporanee previste dalla disposizione censurata dalla Cassazione incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, cosicché la loro durata, fissa di dieci anni, se si lascia legittimare in relazione alle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, propria e societaria, non può ritenersi ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Una simile rigidità applicativa, comunque distonica rispetto al principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso. Sino a che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, provveda a individuare soluzioni alternative che dovesse ritenere preferibili, il sistema della legge fallimentare vigente offre una soluzione in grado di sostituirsi nell'immediato a quella censurata, trasponendo in essa la medesima logica delle due disposizioni che immediatamente la seguono - l'art. 217, rubricato «Bancarotta semplice», e l'art. 218, rubricato «Ricorso abusivo al credito» -, consentendo al giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2017, n. 134 del 2012, n. 188 del 1982, n. 50 del 1980; ordinanza n. 475 del 2002 ). La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 28 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost.; tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, profilandosi una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994 ). L'esigenza di mobilità, o individualizzazione, della pena - e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge - costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, rispetto ai quali l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963 ). Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il "volto costituzionale" della sanzione penale è che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di "rieducazione" del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale limite, nulla osta, sul piano dei principi costituzionali, a che il legislatore possa articolare strategie di prevenzione di gravi reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia stabilita in modo indipendente da quella della pena detentiva; e ciò in ragione della diversa finalità delle due tipologie di sanzione, oltre che del loro diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona.

Massima n. 40939

Accolta parzialmente la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, resta assorbito ogni altro profilo di censura, relativo agli artt. 3, 4, 41, e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale.

Massima n. 40940

È dichiarata inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Cassazione, prima sezione penale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU - dell'art. 223, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) che, per i fatti di bancarotta fraudolenta, applica l'ultimo comma del precedente art. 216 alle persone diverse dal fallito. Il contenuto della disposizione censurata, operando strutturalmente un rinvio mobile all'indicato art. 216, dichiarato parzialmente illegittimo, è destinato a essere automaticamente modificato in conseguenza della suddetta pronuncia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di A. M., parte civile nel giudizio a quo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, ultimo comma, della legge fallimentare, sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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