Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2018

Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2018
Data di deposito
23 luglio 2018
Data di decisione
5 giugno 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 23, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 26, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 43, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 48, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 50, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 54, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 90, comma 2, ter, legge della Regione siciliana n. 6 del 3 maggio 2001
  • art. 90, comma 2, quater, legge della Regione siciliana n. 6 del 3 maggio 2001
  • art. 55, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 56, legge della Regione siciliana n. 16 del 11 agosto 2017
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 29 del 29 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40154

È dichiarata non fondata, anche in ragione della natura sociale della spesa, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che include tra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario i minori affidati dall'autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per i primi due anni di presa in carico. Tale disposizione specifica la portata dell'intervento socio-assistenziale a tutela dei minori, già previsto dalle leggi reg. Siciliana n. 5 del 2009 e n. 238 del 2000, in quanto l'estensione prevista non altera il numero dei beneficiari, altrimenti affidati alle già esonerate case-famiglia e case-alloggio. Anche l'ultima parte della norma regionale impugnata, relativa ai minori in adozione - chiaramente interpretata nel senso che si riferisce non già solo all'adozione, ma anche all'affidamento preadottivo - partecipa della stessa ratio dell'affidamento per disposizione dell'autorità giudiziaria, e può ritenersi svolgere una funzione sociale analoga alle altre tipologie di affidamento previste.

Massima n. 40155

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che autorizza la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per la concessione di contributi ai Comuni che redigono il Piano comunale amianto e per rimuovere e smaltire i manufatti in amianto. In attuazione dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, che ha impresso alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione una destinazione vincolata, la delibera n. 26 del 10 agosto 2016 del CIPE ha assegnato la dotazione finanziaria per realizzare gli interventi contenuti in appositi accordi interistituzionali, denominati "Patti per il Sud". L'accordo per lo sviluppo della Regione Siciliana non comprende, tra gli interventi relativi al settore ambiente, alcun progetto riguardante lo smaltimento dell'amianto, cosicché la misura impugnata risulta priva di copertura finanziaria. ( Precedente citato: sentenza n. 272 del 2011 ).

Massima n. 40156

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione. Il vincolo di destinazione impresso alle risorse del fondo sviluppo e coesione [dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014], impone l'utilizzo delle somme assegnate alla Regione Siciliana solo per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della medesima Regione, che, tra i settori di intervento individuati, non ha incluso progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche, cosicché la misura impugnata risulta priva di copertura finanziaria.

Massima n. 40157

Accolte - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 del TFUE.

Massima n. 40158

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, nella parte in cui prevede la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", di cui fanno parte i delegati del Presidente del libero consorzio, i sindaci dei Comuni interessati e i rappresentati della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento", senza precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. La partecipazione a esso deve intendersi senza oneri a carico della Regione, perché pur se la norma impugnata non afferma espressamente la natura gratuita della partecipazione all'organo collegiale, neppure prevede alcuna forma di compenso o indennità, cosicché la gratuità dell'incarico si desume dal fatto che l'interesse dei componenti, in ragione della qualifica soggettiva da essi posseduta, è già soddisfatto attraverso la promozione turistica del territorio, a cui il Comitato è funzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015, n. 211 del 2012, n. 161 del 2012 e n. 229 del 2001 ).

Massima n. 40159

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017. La norma impugnata dal Governo limita, al comma 1, e con riferimento alle opere qualificate come di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici (con la sola esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche), i vincoli derivanti dal piano paesaggistico territoriale alle sole misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità paesaggistiche, escludendo la possibilità di stabilire divieti assoluti di intervento. Inoltre prevede, al comma 2, che la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica, avviata con istanza del proponente, va conclusa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza sdtessa, con delibera espressa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Infine altresì prevede, al comma 3, che le opere di cui al comma 1, nonché le attività estrattive che abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, possano essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità previste in questi atti, senza necessità di ulteriori valutazioni. La normativa regionale impugnata contrasta con la finalità principale del piano paesaggistico - la tutela dell'interesse primario alla conservazione del paesaggio - che può prevedere anche divieti assoluti di intervento, conformemente agli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali. Sotto altro profilo, la disciplina regionale contrasta con l'art. 146 cod. beni culturali, perché determina un sostanziale svuotamento del contenuto dei poteri riservati alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica concreta di conformità tra l'intervento progettato e le disposizioni del piano, individuando la soluzione più idonea a far sì che l'interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari. Senza prevedere alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici, e non distinguendo tra procedimenti autorizzatori già conclusi e procedimenti ancora in itinere alla data di adozione dei piani, l'art. 48 citato contrasta poi con la disciplina dell'autorizzazione paesaggistica dettata dall'art. 146 cod. beni culturali, in particolare con i commi 4, 5, e 6. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2013, n. 207 del 2012, n. 66 del 2012, n. 226 del 2009, n. 164 del 2009, n. 232 del 2008 e n. 51 del 2006 ). La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 367 del 2007 ). Il legislatore statale, tramite l'emanazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale, conserva il potere, nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali, di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2016, n. 238 del 2013 e n. 51 del 2006 ). Il piano paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio.

Massima n. 40160

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, secondo cui i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana. La norma impugnata non introduce alcuna deroga al principio generale che impone, secondo l'art. 39 del cod. nav., in presenza di una concessione, il versamento di un canone, ancorché meramente ricognitorio. L'utilizzazione di un bene demaniale per il limitato spazio temporale di una festività deve ritenersi, infatti, che prescinda dal rilascio di un provvedimento di concessione, a cui, infatti, la norma regionale impugnata non fa alcun riferimento.

Massima n. 40161

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario. La norma impugnata dal Governo viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria - da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica - come avvalorato, da un lato, dalla considerazione che le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla legge n. 132 del 2016, il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario; dall'altro, dal fatto che la resistente risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti sanitari, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, tanto più che la materia di assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'art. 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana, rispetto alle quali la Regione può esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007 ).

Massima n. 40162

Accolte - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17, lett. b) e c), dello statuto speciale della Regione Siciliana.

Massima n. 40163

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che include nell'ambito applicativo del CCNL sanità anche il personale in posizione di comando dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La norma impugnata dal Governo interviene in materia demandata alla potestà legislativa esclusiva statale - in particolare disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che contiene norme fondamentali in materia di riforme economico-sociali della Repubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale - implicando effetti non compatibili, in quanto determina il sovrapporsi della disciplina contrattuale vigente presso l'ARPA alla disciplina propria del rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti problemi, ad esempio in ordine all'inquadramento, alle progressioni economiche e di carriera, alla regolazione di specifici aspetti del rapporto di lavoro del dipendente in posizione di comando che si ripercuotono sugli stessi rapporti fra le amministrazioni coinvolte, aspetti tutti riconducibili all'"ordinamento civile" e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili. La regolamentazione del rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, è riconducibile alla materia "ordinamento civile" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007 ).

Massima n. 40164

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che sostituisce l'art. l della legge reg. Siciliana n. 29 del 2014, prevedendo che la Regione Siciliana riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF. La disposizione impugnata dal Governo ha significativamente innovato il testo previgente, escludendo i fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in palese contrasto con la regolazione delle competenze di tali operatori sanitari effettuata dalla normativa statale, in tal modo violando, in materia di legislazione concorrente, la riserva allo Stato della determinazione dei principi fondamentali, tra i quali va ricompreso quello della individuazione delle figure professionali e dei correlati titoli abilitanti, senza che emerga, in alcun modo, quale collegamento vi sia tra la nuova disciplina e le esigenze della realtà territoriale siciliana, in relazione alle quali soltanto si potrebbe giustificare l'intervento legislativo regionale nella materia delle professioni. Per orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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