Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2018
Corte cost., sent. 17 luglio 2018, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2018
- Data di deposito
- 17 luglio 2018
- Data di decisione
- 20 giugno 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000
- art. 5, comma 2, lett. g), decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000
- art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 40068
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 4 e 5, commi 2, lett. g ), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, sono inammissibili - in quanto tese ad allargare il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla parte costituita, in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non essendo tale parametro indicato nell'ordinanza di rimessione. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).
Massima n. 40069
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - degli artt. 4 e 5, commi 2, lett. g), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, i quali, in attuazione della direttiva 98/76/CE, stabiliscono che, in caso di condanna penale definitiva del datore di lavoro per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, non sussiste, o cessa di sussistere di diritto, il requisito di onorabilità necessario per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. La disciplina censurata, delineando un meccanismo automatico sulla base di un bilanciamento in astratto, che ha imposto un'attività rigidamente vincolata all'amministrazione, non è contraria né al principio di proporzionalità, né alla garanzia della libertà d'iniziativa economica, ed evita semmai che talune imprese possano trarre un indebito vantaggio in termini di minori costi e maggiore disponibilità di risorse (costituendo argomentazioni di mero fatto sia il possibile pregiudizio indiretto per i lavoratori, sia la mancanza di strumenti sanzionatori analoghi in altri settori dell'ordinamento). La natura necessitata del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dall'albo, che non ha carattere punitivo o afflittivo, è conseguente alla constatazione della sopravvenuta perdita (non irreversibile) dei requisiti di onorabilità e, configurando come vincolata l'attività dell'amministrazione competente, fa sì che i limiti ai vizi censurabili in sede di ricorso amministrativo non costituiscono una compressione del diritto di azione e difesa, né esclude la possibilità di censurare l'atto in questione per i pur limitati profili di contrasto con la legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 234 del 2015, n. 139 del 2014, n. 329 del 2007, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 239 del 1996, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 40 del 1990 e n. 971 del 1988 ). Il principio di proporzionalità, che postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto, raggiunta solo attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito, non è tuttavia applicabile nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio; né può essere invocato per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di diritto, al venir meno di un requisito soggettivo. ( Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2015, n. 265 del 2010, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 220 del 1995 e n. 297 del 1993 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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