Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2018

Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2018
Data di deposito
30 gennaio 2018
Data di decisione
10 gennaio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:16

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39761

Benché nell'ordinanza di rimessione la censura appaia riferita a un intero articolo, il giudizio di legittimità costituzionale va limitato al suo primo comma, come si evince dalla motivazione del rimettente. (Nella specie era stato impugnato l'intero art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, poi ristretto al primo comma, nella parte in cui stabilisce che in caso di impugnazioni inammissibili non si dà luogo alla liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al patrocino a spese dello Stato). ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 268 del 2016 ).

Massima n. 39762

Sono dichiarate non fondate, per erronea premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Salerno in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 Cost. - dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile. Il tenore letterale della norma - diretta a impedire che vengano posti a carico della collettività i costi e i compensi per attività difensive superflue o irrilevanti - non preclude un'interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano inammissibilità dell'impugnazione. Pertanto - a prescindere dal rilievo secondo cui il parametro dell'equa retribuzione risulta mal evocato con riguardo a compensi per singole prestazioni professionali - il risultato che si richiede attraverso una sentenza di accoglimento è già consentito attraverso il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici, e in particolare alla ratio legis. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2017 e n. 13 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevate dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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