Corte costituzionale

Sentenza n. 158/2018

Corte cost., sent. 13 luglio 2018, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/2018
Data di deposito
13 luglio 2018
Data di decisione
23 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:158

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40025

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 151, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992. La disposizione censurata dai Tribunali di Torino e di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, elencando in modo tassativo, senza che possano essere integrati da un'interpretazione adeguatrice, i casi di deroga al computo suddetto - che consentono, ove si verifichino, di usufruire ugualmente dell'indennità giornaliera di maternità - esclude due ipotesi che fanno emergere esigenze di tutela egualmente rilevanti. L'assetto così prefigurato dal legislatore, invece di garantire la cura del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, pregiudica la madre che si faccia carico anche dell'assistenza al coniuge o al figlio disabili, attuando un bilanciamento irragionevole tra due princìpi di primario rilievo costituzionale, la tutela della maternità e la tutela del disabile. La scelta imposta tra l'assistenza al disabile e la ripresa dell'attività lavorativa per godere delle provvidenze legate alla maternità determina l'indebito sacrificio dell'una o dell'altra tutela, contrastando con il disegno costituzionale che tende a ravvicinarle e a farle convergere, nell'alveo della solidarietà familiare, oltre che nelle altre formazioni sociali, perseguendo l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2015, n. 203 del 2013, n. 158 del 2007, n. 19 del 2009, n. 233 del 2005, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991, n. 61 del 1991, n. 332 del 1988, n. 106 del 1980 e n. 1 del 1987 ). Nel definire i presupposti dell'indennità di maternità, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti, le scelte legislative, pur diversamente modulate con riferimento alle peculiari situazioni considerate, devono salvaguardare il fondamento della tutela costituzionale della maternità, che risiede nella maternità in quanto tale e vieta una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela. ( Precedenti citati: sentenza n. 205 del 2015, n. 405 del 2001 e n. 361 del 2000 ).

Massima n. 40026

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, restano assorbite le ulteriori censure sollevate dal Tribunale di Torino, incentrate sulla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della CDFUE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze