Corte costituzionale
Sentenza n. 148/2018
Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/2018
- Data di deposito
- 11 luglio 2018
- Data di decisione
- 5 giugno 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:148
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto n. 1 del 17 gennaio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 39982
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 1 del 2017, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, secondo comma, lett. h ) ed l ), Cost., deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la censura di violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2017 ). Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013 ).
Massima n. 39983
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. h), Cost. - la legge reg. Veneto n. 1 del 2017, i cui artt. 1 e 2, inserendo, rispettivamente, l'art. 35-bis nella legge reg. Veneto n. 50 del 1993, e l'art. 33-ter nella legge reg. Veneto n. 19 del 1998, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chi ponga intenzionalmente in essere atti di ostruzionismo o di disturbo che possano turbare o interrompere la regolare attività di caccia o pesca, o recare molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività. La normativa impugnata dal Governo non mira ad assicurare il rispetto di specifici obblighi settoriali posti dal legislatore per regolamentare l'esercizio delle attività di caccia e pesca (le quali rilevano solo al fine di delimitare l'ambito delle persone offese e l'elemento psicologico), bensì a garantire l'esercizio di esse al riparo da interferenze esterne e a prevenire la possibilità di reazione della persona offesa, e sono quindi riconducibili alla materia "ordine pubblico e sicurezza", in quanto attengono a comportamenti che pregiudicano l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017, n. 300 del 2011, n. 274 del 2010 e n. 129 del 2009 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio delle censure in via principale implica l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 32 del 2017 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina in tema di sanzioni accede, in linea di principio, a quella sostanziale, nel senso che non costituisce una materia a sé stante, ma spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004 ).
Massima n. 39984
Accolta - per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. h ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 1 del 2017, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 25, 27 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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