Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2018

Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2018
Data di deposito
11 luglio 2018
Data di decisione
22 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 2, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 3, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 4, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 1, comma 4, lett. a), legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 5, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017
  • art. 6, legge della Regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40832

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avente ad oggetto gli artt. 1, 2, 3, e 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che l'espletamento del nuovo Servizio di sociologia del territorio possa essere svolto, indifferentemente, da un assistente sociale piuttosto che da un operatore sociologo. L'eccezione riguarda il merito delle questioni in esame.

Massima n. 40833

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agi artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., degli artt. 1, commi 3 e 4, lett. a ), 2, comma 1, e 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio di sociologia del territorio, definendo compiti, attività e requisiti degli operatori sociologi. Le norme impugnate, facendo inequivoco rinvio alla disciplina statale vigente in materia, non introducono alcuna nuova figura professionale, né regolamentano istituti tipici riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, limitandosi ad istituire un nuovo Servizio sociale regionale. Né potrebbe ritenersi che le disposizioni impugnate attribuiscano ai sociologi - rispetto ai quali non ha pregio il fatto che non siano contemplati tra le figure professionali prese in considerazione dal CCNL Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, le cui previsioni non hanno carattere tassativo - funzioni che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 assegna alla figura dell'assistente sociale, poiché la genericità di tale previsione non esclude che, in una ottica professionale diversa, possano intervenire anche altri professionisti, senza interferire in alcun modo nell'ambito delle competenze attribuite dalla disciplina statale. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013 ).

Massima n. 40834

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, secondo cui l'amministrazione regionale provvede agli oneri conseguenti all'istituzione del Servizio di sociologia del territorio con le risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona. La norma impugnata dal Governo non contiene alcuna quantificazione della spesa che dovrebbe finanziare; né potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, considerato il nuovo Servizio sociale regionale, di cui è garantita l'attivazione, in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore sociologo. Infine, non potrebbe considerarsi adeguato il rinvio fatto dalla norma impugnata alle risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona, in quanto l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili.

Massima n. 40835

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio di sociologia del territorio, definendo compiti, attività e requisiti degli operatori sociologi e recano le disposizioni transitorie e quelle di disciplina dell'entrata in vigore della legge. Tutte le norme sono funzionali all'istituzione del Servizio e al suo inserimento nell'ambito dei piani sociali di zona. Ne deriva l'inscindibile loro connessione con l'art. 4 della medesima legge regionale, la cui illegittimità costituzionale deve estendersi in via consequenziale alle altre disposizioni, insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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