Corte costituzionale
Sentenza n. 126/2018
Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/2018
- Data di deposito
- 13 giugno 2018
- Data di decisione
- 22 maggio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 33, comma 9, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 33, comma 10, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 33, comma 12, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 33, comma 13, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 41335
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza, dal momento che il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle stesse - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997 ).
Massima n. 41336
È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Fallimento Bagnolifutura spa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. La curatela del Fallimento Bagnolifutura spa, sebbene costituitasi il 6 ottobre 2017, ha depositato la procura speciale, in data 11 ottobre 2017, e poiché il provvedimento di rimessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2017, il termine per la costituzione delle parti scadeva il 10 ottobre 2017. Ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante il deposito in cancelleria della procura speciale. ( Precedenti citati: sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008 ).
Massima n. 41337
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, non appare precluso l'esame della questione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., sebbene il giudice a quo richiami, quale parametro costituzionale violato, la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Il rimettente svolge infatti le proprie argomentazioni in riferimento alla «tutela dell'ambiente», risultando i termini della questione sufficientemente chiari, cosicché l'indicazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. appare un mero errore materiale. ( Precedente citato: ordinanza n. 211 del 2004 ).
Massima n. 41338
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di legittimazione, del Comune di Napoli a dedurre la violazione delle competenze regionali. Il rimettente - vagliando e motivando in modo sufficiente riguardo all'interesse a ricorrere nel giudizio a quo, e sottolineando altresì che la questione, pur sollevata dalla parte, può comunque essere rilevata d'ufficio dal giudice - ha ritenuto che il ricorrente potesse censurare gli atti impugnati anche per quanto concerne i profili di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui gli stessi sono attuazione, trattandosi di atti esecutivi di una legge-provvedimento, per cui la declaratoria d'illegittimità costituzionale avrebbe comunque l'effetto d'inficiare la validità degli atti impugnati, con conseguente interesse della parte attrice al ricorso. Il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, non rientrando tra i poteri della Corte costituzionale quello di sindacare la validità dei presupposti del giudizio a quo, a meno che questi non risultino del tutto carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2014, n. 61 del 2012 e n. 270 del 2010 ).
Massima n. 41339
È dichiarata inammissibile, in quanto priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 101 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 219 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 241 del 2014 ).
Massima n. 41340
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, nonché 118, primo comma, Cost., dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, che ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, attribuendo in capo allo Stato, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative relative al procedimento previsto dal medesimo art. 33, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, e disciplinando vari meccanismi di partecipazione degli enti territoriali interessati. L'intervento del legislatore statale - intrecciando diverse competenze, statali e regionali, in particolare la «tutela dell'ambiente» e il «governo del territorio» - in quanto teso al risanamento e alla bonifica di un sito d'interesse nazionale, può essere ricondotto, in via prevalente, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, cui pertanto spetta disciplinare, pure con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati, limitando in tal modo le competenze regionali. Le varie forme di coinvolgimento della Regione e del Comune, nonché la disciplina per il superamento del dissenso delle amministrazioni coinvolte, che non può avvenire in via unilaterale da parte dello Stato, non arrecano alcun vulnus alle competenze regionali, né alle esigenze della leale collaborazione in relazione all'allocazione delle funzioni amministrative. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2016, n. 7 del 2016, n. 1 del 2016, n. 180 del 2015, n. 149 del 2015, n. 140 del 2015, n. 58 del 2015, n. 269 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 33 del 2011, n. 331 del 2010, n. 278 del 2010, n. 225 del 2009, n. 247 del 2009, n. 61 del 2009, n. 10 del 2009 e n. 214 del 2008 ). Quando una disciplina intreccia diverse competenze, sia statali che regionali, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente e, qualora ciò non sia possibile, la concorrenza di competenze comporta l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 21 del 2016, n. 1 del 2016, n. 44 del 2014, n. 334 del 2010, n. 50 del 2008 e n. 50 del 2005 ). Le funzioni comunali in materia di programmazione urbanistica non godono di specifica tutela costituzionale, sebbene i poteri dei Comuni non possano essere annullati e sia necessario garantire agli stessi forme di partecipazione ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia. ( Precedenti citati: sentenze n. 478 del 2002 e n. 378 del 2000 ).
Massima n. 41341
È ordinata la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, perché riesamini, alla luce dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito - sollevata in riferimento agli artt. 42, 101 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. alla CEDU - che disciplina le modalità dell'importo da riconoscere al Fallimento Bagnolifutura spa, mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore. L'art. 13-bis del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, ha radicalmente modificato il contenuto della disposizione censurata prima che avesse attuazione, venendo meno l'aleatorietà del pagamento alla base della questione sollevata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 25 del 2018, n. 25 del 2017 e n. 378 del 2008 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione di Fallimento Bagnolifutura spa;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con il provvedimento indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, nonché 118, primo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con il provvedimento indicato in epigrafe;
4) ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione quarta, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 12, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, sollevata in riferimento agli artt. 42, 101 e 117, primo comma, Cost. - in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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