Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2018

Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2018
Data di deposito
30 gennaio 2018
Data di decisione
9 gennaio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 10, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39750

Le censure proposte dalla parte del giudizio a quo, costituitasi nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., sono inammissibili, perché deducono la violazione di parametri ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, traducendosi in questioni non sollevate dal giudice rimettente. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 29 del 2017, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).

Massima n. 39751

La mancanza di un rapporto di priorità logico-giuridica tra le questioni sollevate dal giudice a quo consente alla Corte costituzionale di decidere quale esaminare preliminarmente.

Massima n. 39752

È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con mod., dalla legge n. 111 del 2011 - per violazione degli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU - con il quale il legislatore ha (dichiaratamente) interpretato autenticamente l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990, nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale. L'intervento legislativo operato dal Governo, ancorché attuato mediante una regola formalmente astratta, risulta chiaramente diretto a determinare l'esito della controversia in corso tra il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa e l'INPS, in senso favorevole all'ente previdenziale, come è confermato dalla tempistica dell'emanazione del decreto legge e dalla Relazione tecnica al disegno di legge di conversione, sussistendo sotto tale profilo la lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché delle disposizioni che assicurano a tutti l'effettiva tutela giurisdizionale dei proprio diritti. Per costante giurisprudenza costituzionale, corrispondentemente alla giurisprudenza della Corte EDU, ancorché non sia vietato al legislatore (salva la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost.) emanare norme retroattive - siano esse di interpretazione autentica oppure innovative con efficacia retroattiva - con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, determinando lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2014, n. 176 del 2013, n. 186 del 2013, n. 85 del 2013, n. 94 del 2009 e n. 374 del 2000 ).

Massima n. 39753

Accolta, nei termini indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., per violazione degli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, resta assorbito l'ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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