Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2018

Corte cost., sent. 23 maggio 2018, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2018
Data di deposito
23 maggio 2018
Data di decisione
21 marzo 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 299, legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40764

Non concorre a definire il thema decidendum il richiamo a un parametro costituzionale contenuto nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, cui non corrisponda un'autonoma censura. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015, il giudice a quo ha richiamato l'art. 53 Cost. nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione).

Massima n. 40765

La sopravvenienza normativa che non dispiega alcun effetto sul giudizio principale non rende necessario restituire gli atti al rimettente perché rinnovi la valutazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione sollevata. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015, la normativa sopravvenuta non muta i termini della questione di legittimità costituzionale, che verte sulla decurtazione dei trattamenti pensionistici anticipati decorrenti nel 2012, nel 2013 e nel 2014, poiché stabilisce che la riduzione percentuale dei suddetti trattamenti non si applica a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2018). ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2015 e n. 205 del 2015 ).

Massima n. 40766

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015. Il giudice a quo, pur nel conciso richiamo agli atti e ai documenti di causa, delinea i tratti essenziali della fattispecie concreta e chiarisce che la parte ricorrente, pensionata dal 1° ottobre 2014, beneficia di una pensione anticipata decurtata. La controversa consistenza di tali decurtazioni non pone in discussione la necessità di applicare la disciplina in esame e tale elemento è sufficiente a radicare la rilevanza del proposto dubbio di costituzionalità. È del pari ininfluente che la disciplina denunciata sia posteriore al conseguimento della pensione, poiché le censure vertono proprio sulla disciplina successiva.

Massima n. 40767

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui, per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 e corrisposte a lavoratori che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, limita l'esenzione dalla riduzione delle anzianità contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 ai soli ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non include anche quelli corrisposti dal 2012 al 2015. La riduzione in esame - che si affianca alle drastiche misure di riduzione della spesa previdenziale e si incentra sull'adeguamento dell'età di accesso alla pensione alla più elevata speranza di vita - si proietta in un arco temporale definito e si articola, anche nella misura percentuale, secondo un progredire graduale, circoscritto entro limiti sostenibili, che non vanificano i diritti fondamentali coinvolti, senza compromettere il nesso di tendenziale equilibrio tra le pensioni, le retribuzioni e la contribuzione versata, tra loro non in rapporto di indefettibile corrispondenza, ma di tendenziale correlazione, attraverso una valutazione globale e complessiva. La mancata estensione della deroga anche ai ratei di pensione corrisposti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e già incisi dalle decurtazioni in esame non è pertanto irragionevole, né lede i principi di adeguatezza e di proporzionalità delle prestazioni previdenziali enunciati dai parametri costituzionali evocati, perché il legislatore ben può disincentivare i pensionamenti anticipati e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita. Neppure la modulazione temporale è irragionevole, poiché la posizione di chi ha conseguito la pensione anticipata dal 2012 al 2014 differisce dalla posizione di chi ha avuto accesso a tale trattamento dal 1° gennaio 2015 per quel che attiene ai presupposti di operatività della deroga e rispecchia il diverso contesto in cui tali misure hanno trovato applicazione, rilevando l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, in un quadro sensibilmente mutato per l'affievolirsi delle esigenze, connesse alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa, che avevano giustificato le iniziali misure restrittive. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 23 del 2017, n. 416 del 1999 e n. 119 del 1991 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2011, n. 197 del 2010 e n. 94 del 2009 ). Le differenze che intercorrono tra i diversi regimi previdenziali, nell'àmbito di interventi di riforma generale che richiedono continui adattamenti, riflettono la mutevole incidenza delle contingenti "emergenze finanziarie". ( Precedente citato: sentenza n. 416 del 1999 )

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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