Corte costituzionale
Ordinanza n. 237/2018
Corte cost., ord. 14 dicembre 2018, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 237/2018
- Data di deposito
- 14 dicembre 2018
- Data di decisione
- 21 novembre 2018
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 7, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 126-bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 40574
Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. - degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992. Il rimettente - ritenendo che le norme censurate, in base all'interpretazione assunta come diritto vivente, individuino, quale giudice competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione - erra nel ritenere il Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) autorità procedente all'irrogazione della sanzione, non avendo tale organo altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso. Poiché, invece, la titolarità del potere di accertamento rimane in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell'azione resta in capo al prefetto territorialmente competente, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo censurato coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio attribuito col rilascio della patente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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