Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/2018

Corte cost., ord. 14 dicembre 2018, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
237/2018
Data di deposito
14 dicembre 2018
Data di decisione
21 novembre 2018
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:237

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40574

Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. - degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992. Il rimettente - ritenendo che le norme censurate, in base all'interpretazione assunta come diritto vivente, individuino, quale giudice competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione - erra nel ritenere il Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) autorità procedente all'irrogazione della sanzione, non avendo tale organo altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso. Poiché, invece, la titolarità del potere di accertamento rimane in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell'azione resta in capo al prefetto territorialmente competente, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo censurato coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio attribuito col rilascio della patente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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