Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2018
Corte cost., ord. 15 novembre 2018, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2018
- Data di deposito
- 15 novembre 2018
- Data di decisione
- 26 settembre 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40355
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, terzo comma, del cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Il rimettente ha omesso completamente di indicare le ragioni per cui la norma censurata, che concerne il caso del pignoramento di stipendi e pensioni per crediti alimentari, debba applicarsi nel giudizio a quo, ne ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio principale.
Massima n. 40356
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione delle ragioni di censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - dell'art. 545, commi quarto e ottavo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono né l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, né che gli stessi limiti posti alla pignorabilità delle somme versate nel conto corrente (per effetto del pagamento pro rata di retribuzioni o di pensioni), contemporaneamente o successivamente al pignoramento, debbano valere anche per il pignoramento dei crediti retributivi presso il datore di lavoro. Il rimettente non ha fornito un'argomentazione esaustiva delle ragioni del preteso contrasto con i parametri evocati.
Massima n. 40357
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per aberratio ictus e conseguente erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., che prevede il pignoramento delle somme confluite nel conto corrente quando terzo pignorato è l'istituto bancario o postale. Nel giudizio a quo il creditore procedente ha pignorato il credito retributivo presso il datore di lavoro, per cui la norma censurata avrebbe dovuto semmai essere evocata come tertium comparationis; sussiste inoltre anche un evidente errore sul presupposto interpretativo, in quanto, al contrario di quanto assunto dal giudice a quo, il legislatore non ha esteso alle somme confluite sul conto per il pagamento pro rata delle retribuzioni il diverso trattamento riservato ai soli crediti pensionistici. ( Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015 ).
Massima n. 40358
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Chieti e di Trento in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale. Le questioni sollevate coincidono con quelle dichiarate non fondate dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma di attenuarla per particolari situazioni, la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto e ottavo comma, cod. proc. civ., sollevate dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., sollevate dal medesimo Tribunale ordinario di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevate dal medesimo Tribunale ordinario di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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