Corte costituzionale

Sentenza n. 99/2017

Corte cost., sent. 10 maggio 2017, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/2017
Data di deposito
10 maggio 2017
Data di decisione
8 febbraio 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:99

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40418

Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie, nel giudizio incidentale avente ad oggetto gli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalle precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza e di inammissibilità di identiche questioni, pronunciate, rispettivamente, con le ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001 e con la sentenza n. 81 del 2014). ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991, sulla preclusione alla riproposizione della questione nel corso del medesimo giudizio ).

Massima n. 40419

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per non adeguata motivazione sulla rilevanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente, affermando che nel giudizio a quo non erano contestati ed erano comunque ampiamente provati gli elementi costitutivi del reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali previsto dalle norme censurate, ha implicitamente, ma chiaramente, dato ragione anche dell'esistenza dell'elemento psicologico, caratterizzato secondo la giurisprudenza di legittimità dal dolo generico, il quale esige la semplice consapevolezza dei presupposti di fatto da cui sorge l'obbligo di comunicazione (qualità di condannato o di sottoposto a misura di prevenzione del soggetto obbligato, superamento della soglia di rilevanza dell'operazione), senza che l'inadempiente debba essere animato dallo specifico scopo di occultare le informazioni. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014 ).

Massima n. 40420

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e dell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 (nel quale l'art. 31 è stato parzialmente trasfuso), censurati dal GUP del Tribunale di Palermo - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - nella parte in cui, sanzionando con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.329 a 20.658 euro l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata o per trasferimento fraudolento di valori ovvero sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, si riferiscono anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali. La mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale dell'obbligato risulta tutt'altro che priva di offensività anche nel caso in cui la variazione derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, poiché solo la comunicazione diretta all'autorità competente assicura la conoscenza tempestiva e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale delle persone obbligate, consentendo immediatamente gli opportuni accertamenti, né tale obiettivo potrebbe essere raggiunto se la polizia tributaria dovesse assumere di propria iniziativa le informazioni attraverso la consultazione dei pubblici registri. Attesa la sussistenza dell'offensività "in astratto", restano privi di autonomo rilievo gli ulteriori profili (riferiti agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) collegati alla sua pretesa mancanza; spetta poi al giudice comune il compito di allineare al canone dell'offensività "in concreto" il fatto oggetto del giudizio, verificando se la singola condotta omissiva risulti assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2014, ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001, sul delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali; sentenze n. 109 del 2016, n. 139 del 2014 e n. 225 del 2008, sul principio di offensività "in concreto" ). Il bene giuridico protetto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 è rappresentato dall'ordine pubblico, perché l'obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014 ).

Massima n. 40421

È auspicabile l'introduzione di un sistema automatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti, soggetti a pubblicità legale, che determinano variazioni nel patrimonio delle persone considerate pericolose (per le condanne riportate o per l'assoggettamento a misure di prevenzione), così da superare, per tali atti, l'attuale regolamentazione, fonte, a un tempo, di ritardi nella conoscenza delle variazioni patrimoniali e di gravose responsabilità penali, che danno luogo a un indubbio profilo di criticità del paradigma punitivo previsto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale il legislatore dovrebbe porre rimedio. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali», e dell'art. 76, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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