Corte costituzionale
Sentenza n. 83/2017
Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/2017
- Data di deposito
- 13 aprile 2017
- Data di decisione
- 7 marzo 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 35-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39977
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - proposta in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentirebbe agli internati di esperire il rimedio risarcitorio ivi previsto contro la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Il rimettente ha dichiaratamente escluso che la formulazione letterale dell'art. 35-ter lasci un margine interpretativo nel senso di includere l'internato fra i suoi destinatari, sicché la questione è ammissibile, ma rimane da verificare se davvero la disposizione censurata non si presti all'interpretazione costituzionalmente conforme. Quando il rimettente prospetta la via dell'interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione incidentale di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclusione. In questo caso infatti il giudice a quo ha assolto al proprio dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire se l'interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito, e non all'ammissibilità, della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).
Massima n. 39978
L'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca. L'interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un'indubbia priorità su ogni altra, ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il dubbio di costituzionalità non potrà essere risolto in via ermeneutica. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016, n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008 ).
Massima n. 39979
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non legittimerebbe gli internati (ossia i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva) ad esperire lo speciale rimedio risarcitorio ivi previsto per la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo enunciato dal rimettente, la formulazione letterale della disposizione censurata non indica come suoi destinatari i soli detenuti, bensì - attraverso il rinvio all'art. 69, comma 6, lett. b), della legge n. 354 del 1975 - contempla inequivocamente anche gli internati, e dunque non osta all'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che li include fra i soggetti legittimati ad avvalersi del rimedio. Tale interpretazione - corretta anche sul piano logico-sistematico, in quanto armonizza il contenuto della norma con la sua rubrica e con la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 92 del 2014 - è l'unica compatibile con gli altrimenti violati artt. 3 e 117, primo comma, Cost., essendo evidente che la condizione dell'internato che subisce una detenzione in condizioni disumane equivale a quella del detenuto, ed avendo la Corte di Strasburgo affermato il principio secondo cui il divieto di detenzione inumana sancito dall'art. 3 CEDU opera per tutti coloro che sono privati della libertà personale, indipendentemente dal titolo della detenzione. ( Precedenti citati: sentenza n. 279 del 2013; sentenza n. 204 del 2016; sentenza n. 78 del 1969 ). Con riguardo al diritto di godere di un rimedio risarcitorio per aver subito una restrizione della libertà personale in condizioni disumane, la condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza detentiva è del tutto equivalente a quella del detenuto, perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta. ( Precedente citato: sentenza n. 279 del 2013 ) . All'azione prevista dall'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 non può certamente sostituirsi, con analoghi effetti e tempestività, la domanda proponibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ( Precedente citato: sentenza n. 204 del 2016 ).
Massima n. 39980
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU) - dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, a fronte del danno patito per la detenzione disumana subita per almeno 15 giorni in violazione dell'art. 3 CEDU, offrirebbe un rimedio utile solo ai detenuti e non anche agli internati (ossia, ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva). Contrariamente all'erroneo duplice presupposto interpretativo postulato dal rimettente, le caratteristiche strutturali del risarcimento in forma specifica e/o in forma monetaria, previsto dalla disposizione censurata, assicurano un rimedio effettivo anche a favore dell'internato. Infatti, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, tutte le misure di sicurezza detentive hanno una durata massima, corrispondente alla pena massima prevista per il reato commesso, onde sarebbe astrattamente possibile, in prossimità della scadenza di essa, operare una riduzione della misura di sicurezza detentiva a titolo di risarcimento per i giorni trascorsi dall'internato in condizioni disumane. Quando, invece, è prevedibile che la misura venga revocata prima della scadenza della durata massima, l'impossibilità per l'internato di beneficiare di alcuna riduzione non esclude la sua legittimazione a domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale, dal momento che questo non costituisce solo il completamento della tutela già accordata, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione, ma compete ogni qual volta essa, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2017, sull'idoneità dell'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, a porre fine ai cosiddetti "ergastoli bianchi"; sentenza n. 204 del 2016, sull'applicabilità ai condannati all'ergastolo del ristoro economico previsto dal citato art. 35-ter, in assenza di riduzione della pena da scontare ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 117, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze