Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2017
Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2017
- Data di deposito
- 12 aprile 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, legge n. 221 del 28 dicembre 2015
- art. 187, comma 3, bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 23, paragrafo 1, direttiva CE n. 98 del 19 novembre 2008
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 39741
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Reg. Lombardia avverso l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 187 del codice dell'ambiente, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali risulta sufficientemente motivata, poiché la Regione argomenta la ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche competenze legislative e amministrative di rango costituzionale, affermando che essa comprime il potere regionale di fissare livelli di tutela ambientale più elevati di quelli statali, impedendo il pieno esercizio delle competenze regionali in materia di "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, terzo comma, Cost.), e che lede le funzioni amministrative regionali (art. 118 Cost.), escludendo la possibilità per le Regioni di sottoporre ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2012 e n. 298 del 2009, sulla sufficienza della motivazione in generale; sentenze n. 287 del 2016 e n. 220 del 2013, con riferimento alla ridondanza ).
Massima n. 39742
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, aggiuntivo del comma 3-bis nell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), che, liberalizzando le miscelazioni di rifiuti non vietate dal comma 1 dello stesso art. 187, sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. La disposizione impugnata dalla Regione Lombardia si pone in contrasto con l'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/98/CE, secondo cui le miscelazioni di rifiuti non vietate sono comunque soggette ad autorizzazione, in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti. La violazione della norma comunitaria determina anche la lesione indiretta sia della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute - il cui pacifico collegamento con la disciplina ambientale e, in particolare, con quella dei rifiuti rende parzialmente inapplicabile, nel caso in esame, la disciplina adottata dalla Regione ricorrente al fine di regolare le miscelazioni dei rifiuti - sia dell'autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alla Regione, cui inerisce la funzione autorizzatoria regionale in materia di trattamento dei rifiuti. In base alla giurisprudenza costituzionale, alla direttiva 2008/98/CE e al codice dell'ambiente, risulta pacifico il collegamento tra la disciplina ambientale - in particolare quella dei rifiuti - e la tutela della salute, affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti (punto 43 del preambolo e art. 18, par. 2, lett. b, della direttiva; art. 187, comma 2, del codice dell'ambiente). ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249 del 2009, n. 225 del 2009, n. 61 del 2009, n. 62 del 2008, sul collegamento tra la disciplina ambientale e la tutela della salute ). Alla funzione autorizzatoria delle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti deve riconoscersi rango costituzionale, giacché l'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce alle Regioni tale funzione, applica il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost., specificamente ribadito per la materia ambientale dall'art. 3-quinquies, comma 3, del codice dell'ambiente.
Massima n. 39743
L'accoglimento - per violazione degli artt. 117, commi primo e terzo, e 118, primo comma, Cost. - della questione di legittimità dell'art. 49 della legge n. 221 del 2015 consente l'assorbimento delle altre questioni proposte dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso in riferimento agli artt. 11, 97 e 117, commi secondo e terzo, Cost. (quest'ultimo in relazione alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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