Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2017
Corte cost., sent. 30 marzo 2017, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2017
- Data di deposito
- 30 marzo 2017
- Data di decisione
- 7 febbraio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 11 dicembre 2015
Parametri
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 454, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Massime
Massima n. 39497
È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguato svolgimento argomentativo in ordine ai parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma (in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica), e 81, terzo comma, Cost., ed avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, che determina la spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016-2017, nell'attesa della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione sul patto di stabilità interno per i medesimi anni.
Massima n. 39498
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 - dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 19 del 2015, il quale, in attesa dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione sul patto di stabilità interno relativo agli anni 2016 e 2017, determina prudenzialmente la spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli stessi anni, altresì autorizzando la Giunta regionale ad adottare le occorrenti misure di contenimento della spesa e a incrementare l'autorizzazione di spesa al fine di adeguarla all'obiettivo fissato a seguito dell'accordo. La norma impugnata intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuità gestionale, in una prospettiva funzionalmente e temporalmente limitata. Tale carattere provvisorio esclude che sia violato il principio fondamentale dell'accordo, previsto dal citato comma 454, dovendo ritenersi implicito nella disposizione censurata l'impegno della Regione ad adeguarsi a quanto successivamente concordato, comprese le eventuali riduzioni degli stanziamenti rese necessarie dall'accordo e l'inclusione nel calcolo della spesa eurocompatibile delle voci di cui lo Stato - senza indicare specifiche violazioni dei criteri stabiliti nell'evocato parametro interposto - ha contestato l'esclusione. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2016, n. 40 del 2016, n. 238 del 2015, n. 156 del 2015, n. 82 del 2015, n. 77 del 2015 e n. 19 del 2015, che hanno escluso l'illegittimità costituzionale del principio posto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 ). Lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso i punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. ( Precedente citato: sentenza n. 19 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 119, secondo comma, all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in relazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché all'art. 81, terzo comma, Cost.;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 19 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai princìpi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze