Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2017

Corte cost., sent. 10 marzo 2017, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/2017
Data di deposito
10 marzo 2017
Data di decisione
21 febbraio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39624

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, è pregiudiziale l'esame della censura, riferita a entrambi, di violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega.

Massima n. 39625

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, lett. c), della legge delega n. n. 96 del 2010 - gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevedono (rispettivamente, a regime e in via transitoria) l'interdizione decennale dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa prevista, nei confronti dei soggetti che abbiano fornito documenti non veritieri o reso false dichiarazioni al gestore dei servizi energetici (GSE) allo scopo di beneficiare delle tariffe incentivanti per gli impianti di energia fotovoltaica. A prescindere dal problema qualificatorio della sua natura giuridica, la misura interdittiva introdotta dal legislatore delegato e censurata dal Consiglio di Stato è eccentrica rispetto al perimetro dell'intervento disegnato dalla legge delega n. 96 del 2010, i cui "principi e criteri direttivi generali" contemplano, in tema di infrazioni, unicamente l'esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario (art. 2, lett. c, della legge delega). Per di più, tale misura - incidendo sulla libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni commesse - contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni commesse dagli operatori del settore.

Massima n. 39626

Accolta - per violazione dell'art. 76 Cost. - la questione di costituzionalità degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, restano assorbite le altre censure (riferite agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 7 della CEDU), e conseguentemente anche la verifica della possibilità di interpretare la disposizione di cui all'art. 43, comma 1, in termini costituzionalmente conformi a parametri diversi dall'art. 76 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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