Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2017
Corte cost., sent. 10 marzo 2017, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2017
- Data di deposito
- 10 marzo 2017
- Data di decisione
- 21 febbraio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 96 del 4 giugno 2010
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39624
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, è pregiudiziale l'esame della censura, riferita a entrambi, di violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega.
Massima n. 39625
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, lett. c), della legge delega n. n. 96 del 2010 - gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, che prevedono (rispettivamente, a regime e in via transitoria) l'interdizione decennale dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa prevista, nei confronti dei soggetti che abbiano fornito documenti non veritieri o reso false dichiarazioni al gestore dei servizi energetici (GSE) allo scopo di beneficiare delle tariffe incentivanti per gli impianti di energia fotovoltaica. A prescindere dal problema qualificatorio della sua natura giuridica, la misura interdittiva introdotta dal legislatore delegato e censurata dal Consiglio di Stato è eccentrica rispetto al perimetro dell'intervento disegnato dalla legge delega n. 96 del 2010, i cui "principi e criteri direttivi generali" contemplano, in tema di infrazioni, unicamente l'esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario (art. 2, lett. c, della legge delega). Per di più, tale misura - incidendo sulla libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni commesse - contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni commesse dagli operatori del settore.
Massima n. 39626
Accolta - per violazione dell'art. 76 Cost. - la questione di costituzionalità degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, restano assorbite le altre censure (riferite agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 7 della CEDU), e conseguentemente anche la verifica della possibilità di interpretare la disposizione di cui all'art. 43, comma 1, in termini costituzionalmente conformi a parametri diversi dall'art. 76 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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