Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2017
Corte cost., sent. 2 marzo 2017, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2017
- Data di deposito
- 2 marzo 2017
- Data di decisione
- 7 febbraio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-quater, comma 4, legge della Regione Toscana n. 49 del 22 settembre 2003
- art. 33, legge della Regione Toscana n. 35 del 14 luglio 2012
- art. 9, legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 21 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 5, comma 37, decreto legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
- art. 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 39441
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., ed in relazione all'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983) - dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, aggiunto dall'art. 33 della legge regionale n. 35 del 2012, secondo cui l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale non è interrotto o sospeso dal c.d. fermo fiscale del veicolo, disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 nell'ambito della procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica. Contrariamente alla inesatta premessa del rimettente e a differenza dalla norma della Regione Marche dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 288 del 2012, la disposizione censurata non esclude l'esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal citato art. 5, comma trentasettesimo, nelle ipotesi di indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria. Il "fermo amministrativo" - cui detta esenzione è correlata - è propriamente quello disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, ai sensi e agli effetti dell'art. 214 cod. strada, come misura accessoria per gravi violazioni di norme dello stesso codice, mentre il diverso "fermo fiscale" - al quale, in quanto introdotto nel d.P.R. n. 602 del 1973 dal d.l. n. 669 del 1996, l'anteriore norma di esenzione non poteva riferirsi - è misura cautelativa provvisoria (con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale) adottabile dall'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici per indurre il debitore all'adempimento, e comunque non comporta la materiale sottrazione del veicolo alla disponibilità del proprietario, non gli impedisce di alienarlo a terzi (ovviamente, con traslazione del vincolo), e, in caso di elusione del divieto di circolazione, non dà luogo al sequestro del veicolo. Pertanto, il mantenimento da parte del legislatore regionale dell'obbligo tributario nel periodo di fermo fiscale non contrasta con il d.l. n. 953 del 1982, rientrando bensì nella regola, innovativamente introdotta dallo stesso d.l., che vuole il tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 10 della legge reg. Marche n. 28 del 2011 ). Con riferimento alla tassa automobilistica, che si qualifica come tributo proprio derivato, la Regione non può escludere esenzioni già previste dalla legge statale. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012 ).
Massima n. 39442
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., ed in relazione all'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983) - dell'art. 9 della legge reg. Emilia Romagna n. 15 del 2012, secondo cui l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale non viene meno nel caso di fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 (c.d. fermo fiscale). Contrariamente alla inesatta premessa del rimettente e a differenza dalla norma della Regione Marche dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 288 del 2012, la disposizione censurata non esclude l'esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal citato art. 5, comma trentasettesimo, nelle ipotesi di indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria. Il "fermo amministrativo" - cui detta esenzione è correlata - è propriamente quello disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, ai sensi e agli effetti dell'art. 214 cod. strada, come misura accessoria per gravi violazioni di norme dello stesso codice, mentre il diverso "fermo fiscale" - al quale, in quanto introdotto nel d.P.R. n. 602 del 1973 dal d.l. n. 669 del 1996, l'anteriore norma di esenzione non poteva riferirsi - è misura cautelativa provvisoria (con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale) adottabile dall'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici per indurre il debitore all'adempimento, e comunque non comporta la materiale sottrazione del veicolo alla disponibilità del proprietario, non gli impedisce di alienarlo a terzi (ovviamente, con traslazione del vincolo), e, in caso di elusione del divieto di circolazione, non dà luogo al sequestro del veicolo. Pertanto, il mantenimento da parte del legislatore regionale dell'obbligo tributario nel periodo di fermo fiscale non contrasta con il d.l. n. 953 del 1982, rientrando bensì nella regola, innovativamente introdotta dallo stesso d.l., che vuole il tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 10 della legge reg. Marche n. 28 del 2011 ) Con riferimento alla tassa automobilistica, che si qualifica come tributo proprio derivato, la Regione non può escludere esenzioni già previste dalla legge statale. ( Precedente citato: sentenza n. 288 del 2012 )
Massima n. 39443
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, prevedendo l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso di fermo del veicolo disposto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 (c.d. fermo fiscale), determinerebbe un evidente trattamento di sfavore per i proprietari di vetture residenti nella Regione Emilia-Romagna rispetto a quelli residenti nella Regione Marche. Diversamente da quanto presupposto dal rimettente - secondo cui questi ultimi sarebbero esenti dal predetto obbligo tributario a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Marche n. 28 del 2011 - la caducazione di tale articolo, ad opera della sentenza n. 288 del 2012, ha comportato solo il ripristino nella Regione Marche dell'esenzione dal tributo automobilistico in caso di fermo del veicolo disposto dall'autorità amministrativa o giudiziaria, quale operante su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nella Regione Emilia-Romagna. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 288 del 2012 ).
Massima n. 39444
L'evocazione nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza motivazione alcuna, dell'art. 120 Cost. non dà luogo a questione di contrasto con esso del censurato art. 9 della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, sulla quale la Corte debba pronunciarsi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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