Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2017
Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2017
- Data di deposito
- 24 febbraio 2017
- Data di decisione
- 21 febbraio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, lett. l), legge n. 240 del 30 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 39639
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza e presunta riproduzione acritica delle deduzioni delle parti del giudizio a quo - proposte in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione della lingua italiana) di corsi di studio universitari in lingua straniera. Contrariamente a quanto eccepito, il carattere pregiudiziale della questione emerge con immediatezza ed evidenza, anche per effetto della ricostruzione della disciplina censurata operata dal giudice a quo, la quale, nell'interpretazione che questi ha ritenuto di darne, imporrebbe l'accoglimento dell'appello proposto; né è condivisibile l'assunto che le questioni siano motivate solo per relationem, presentando senz'altro l'ordinanza di rimessione i caratteri di "autosufficienza" richiesti ai fini dell'esame nel merito. Come più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale, è sufficiente che il giudice a quo proponga una motivazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, riconoscendosi finanche forme implicite di motivazione al proposito, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della questione emerga con immediatezza ed evidenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza di rimessione deve avere caratteri di "autosufficienza", a pena di inammissibilità della questione sollevata.
Massima n. 39640
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe vagliato le possibilità alternative di interpretare la disposizione in modo conforme a Costituzione. Sussiste la necessità di scrutinio nel merito della Corte costituzionale, avendo il rimettente considerato impossibile ricavare dalla disposizione, in ragione del suo tenore letterale, altra norma se non quella - ritenuta con adeguata motivazione non implausibile - che consente alle università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica. A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al "tenore letterale della disposizione", la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. In virtù di tale orientamento, ormai consolidato, stabilire se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito. ( Precedenti citati: sentenza n. 221 del 2015; sentenze n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 2015 ). Se - come affermato a partire dalla sentenza n. 356 del 1996 - "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)", ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale non debba essere scrutinata nel merito. Tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela anzi necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1996 ).
Massima n. 39641
Come già affermato in relazione al "principio fondamentale" della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.), la lingua è elemento fondamentale di identità culturale e mezzo primario di trasmissione dei relativi valori, ovvero elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare. Ciò vale del pari per l'unica lingua ufficiale del sistema costituzionale - la lingua italiana - la cui qualificazione, ricavabile per implicito dall'art. 6 Cost. ed espressamente ribadita nell'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999 (in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche), oltre che nell'art. 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale, teso a evitare che altre lingue possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre quest'ultima in posizione marginale. ( Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2011, sulla tutela delle minoranze linguistiche come "principio fondamentale"; sentenze n. 62 del 1992, n. 15 del 1996, sul valore identitario della lingua; sentenza n. 28 del 1982, sull'italiano come "unica lingua ufficiale del sistema costituzionale"; sentenza n. 159 del 2009, sul primato della lingua italiana e sul rapporto con essa delle lingue minoritarie protette ). La lingua italiana è, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost. La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione non debbono costringerla in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù dell'emersione di tali fenomeni, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì - lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità - diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé. La centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, quali luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza nei vari rami del sapere e alla formazione della persona e del cittadino, e in tale contesto si incontra - combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi - con altri principi costituzionali: ossia, con il principio d'eguaglianza, anche sotto il profilo della parità nell'accesso all'istruzione (diritto, questo, che la Repubblica, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi); con la libertà d'insegnamento, garantita ai docenti dall'art. 33, primo comma, Cost. (la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, rappresenta pur sempre una prosecuzione ed una espansione della libertà della scienza e dell'arte); e con l'autonomia universitaria, riconosciuta e tutelata dall'art. 33, sesto comma, Cost. (che non deve peraltro essere considerata solo sotto il profilo dell'organizzazione interna, ma anche nel rapporto di necessaria reciproca implicazione con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni). ( Precedenti citati: sentenza n. 383 del 1998, sull'ordinamento unitario della pubblica istruzione e sull'autonomia universitaria; n. 240 del 1974, sulla libertà d'insegnamento; sentenza n. 7 del 1967, sulla funzione della scuola e delle università ).
Massima n. 39642
Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta giur., in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 Cost. - dell'art. 2, comma 2, lett. l), della legge n. 240 del 2010, a norma del quale il rafforzamento dell'internazionalizzazione delle università può avvenire "anche" attraverso l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera. L'obiettivo dell'internazionalizzazione degli atenei - che la censurata disposizione legittimamente intende perseguire, consentendo ad essi di proporre agli studenti una offerta formativa alternativa e di attirare discenti dall'estero - deve essere soddisfatto senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento. Tali principi sarebbero illegittimamente sacrificati ove la disposizione censurata fosse interpretata nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, poiché l'esclusività della lingua straniera estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere, imporrebbe per l'accesso ai corsi la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, ostacolando il raggiungimento dei "gradi più alti degli studi" da parte dei soggetti, pur capaci e meritevoli, che non la conoscano affatto, e potrebbe essere lesiva della libertà d'insegnamento, incidendo significativamente sulle modalità di svolgimento dell'attività dei docenti e discriminandoli all'atto del conferimento degli insegnamenti in base a una competenza (conoscenza della lingua straniera) estranea a quelle verificate in sede di reclutamento nonché al sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti. Affinché sia compatibile con gli artt. 3, 6 e 33 Cost. (cui va aggiunto il non evocato, ma pertinente art. 34 Cost.), la disposizione censurata va interpretata nel senso (consentito dal suo portato semantico) di attribuire, alle università che lo ritengano opportuno, la possibilità di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, nonché (in considerazione delle peculiarietà e delle specificità di determinati settori scientifico-disciplinari) di attivare esclusivamente in lingua straniera singoli insegnamenti, fermo restando che a tale ulteriore facoltà gli atenei, nell'ambito della propria autonomia, debbono far ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa rispettosa del primato della lingua italiana, del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento. Le legittime finalità dell'internazionalizzazione degli atenei non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare. L'autonomia universitaria riconosciuta dall'art. 33 Cost. deve pur sempre svilupparsi "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" e, prima ancora, dai diversi principi costituzionali che nell'ambito dell'istruzione vengono in rilievo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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