Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2017
Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2017
- Data di deposito
- 24 febbraio 2017
- Data di decisione
- 10 gennaio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:39
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 29 del 14 ottobre 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 35, comma 1, decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 39390
Nel giudizio promosso dal Governo avverso la legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per non coincidenza dei parametri rispettivamente indicati nel ricorso e nella delibera autorizzativa dell'impugnazione (evocandosi nella seconda solo l'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 e non anche l'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). Sulla base dell'indicazione delle norme regionali ritenute lesive - formulata nella delibera governativa con la necessaria chiarezza - l'Avvocatura dello Stato ha esercitato il suo ruolo professionale, individuando tutti i principi costituzionali e le norme con cui tali disposizioni si ponevano in contrasto.
Massima n. 39391
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 118, Cost. - la legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015. La normativa impugnata dal Governo - vietando tutte le nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine lungo l'intero perimetro delle coste abruzzesi ed estendendo il divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso, con salvezza dei soli titoli abilitativi già rilasciati - modifica la disciplina unitaria dell'accesso alle attività offshore di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, e si pone pertanto in contrasto con il principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", emergente dalla legge n. 239 del 2004 (art. 1, comma 7, lett. g ed l ), secondo cui per il rilascio dei titoli "a mare" la competenza dello Stato è esclusiva, interferendo altresì con l'attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti al rilascio dei titoli in questione. In tema di infrastrutture energetiche, le norme della legge n. 239 del 2004 ridefiniscono in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, ma anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione. ( Precedente citato: sentenza n. 131 del 2016 ). Riguardo alla ricerca sottomarina di idrocarburi, sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, e tale circostanza non consente di riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale. ( Precedente citato: sentenza n. 21 del 1968 ).
Massima n. 39392
Accolta - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. - la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2015, rimangono assorbite le ulteriori censure proposte dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 97 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost.
Massima n. 39393
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015, l'avvenuto accoglimento della questione rende irrilevante il vaglio degli effetti dello ius supervieniens recato dall'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015, che ha modificato l'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, evocato come parametro interposto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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