Corte costituzionale
Sentenza n. 271/2017
Corte cost., sent. 14 dicembre 2017, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/2017
- Data di deposito
- 14 dicembre 2017
- Data di decisione
- 6 dicembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:271
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40440
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma, e 2884 cod. civ., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui consentirebbero l'eseguibilità della riduzione di ipoteca solo sulla base di sentenza passata in giudicato, impedendo al giudice di ordinarla con provvedimento cautelare d'urgenza. Alla luce dell'orientamento ermeneutico prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, le disposizioni denunciate sono interpretabili in modo compatibile con i parametri evocati, nel senso che la riduzione dell'ipoteca possa essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell'ordinanza. Infatti, per un verso, sarebbe arbitraria l'estensione in via analogica di una norma dettata per la "cancellazione", qual è l'art. 2884 cod. civ., all'ipotesi - ontologicamente e funzionalmente diversa - della "riduzione" di ipoteca (quest'ultima comportando, a differenza dell'estinzione e della cancellazione, la mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto reale, che comunque persiste, seppur ricondotto alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito senza pregiudicare il debitore oltremisura); per altro verso, la locuzione "sentenza", contenuta nel censurato art. 2877 cod. civ. (rubricato "Spese della riduzione") va piuttosto intesa come "provvedimento conclusivo del procedimento", indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta, ben potendo quindi identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori (analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito relativa all'art. 96 cod. proc. civ., sulla responsabilità processuale aggravata, il cui testo fa del pari riferimento alla "sentenza"). Per costante giurisprudenza costituzionale, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2010, n. 276 del 2009, n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma, e 2884 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice monocratico del Tribunale ordinario di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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