Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2017
Corte cost., sent. 29 novembre 2017, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2017
- Data di deposito
- 29 novembre 2017
- Data di decisione
- 10 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 129, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
Parametri
Massime
Massima n. 41648
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993. Non sono implausibili le argomentazioni del rimettente che - investito dell'appello contro la statuizione di radicale irrilevanza delle installazioni mobili ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - reputa tale valutazione pregiudiziale e assorbente rispetto alla qualificazione degli interventi come nuova costruzione e ininfluente lo ius superveniens sulla legittimità degli atti amministrativi pregressi, alla stregua del principio tempus regit actum. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 30 del 2016 ).
Massima n. 41649
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della censura di violazione della competenza statale in materia ambientale. Tale censura contesta l'irrilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili collocati permanentemente in strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dunque prescinde dalla necessità - non considerata dal rimettente - della preventiva valutazione di compatibilità ambientale delle suddette strutture.
Massima n. 41650
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993. Il rimettente ha individuato in maniera puntuale la norma censurata e ha illustrato i dubbi di incostituzionalità con dovizia di riferimenti, corroborati anche dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale. La censura di violazione dell'art. 32 Cost., anche se sorretta da un'argomentazione stringata, è volta ad avvalorare quella di violazione dell'art. 9 Cost., in una prospettiva che sottolinea il legame inscindibile tra la protezione dell'ambiente e la tutela del diritto fondamentale alla salute. ( Precedente citato: sentenza n. 641 del 1987, sul legame fra ambiente e salute ).
Massima n. 41651
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993, limitatamente alle parole "e paesaggistici", contenute nel comma 1 di tale articolo. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, prevedendo che le installazioni nei campeggi di "unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili", anche se "collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate", non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché il potere di intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. Spetta infatti alla legislazione statale - in quanto risponde a ineludibili esigenza di tutela - determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2016 ). L'autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata a una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010, n. 232 del 2008 e n. 641 del 1987 ).
Massima n. 41652
La decisione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui, sostituendo l'art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 13 del 1993, prevede l'irrilevanza ai fini paesaggistici dell'installazione di case mobili collocate permanentemente all'interno di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, non coinvolge la disciplina degli allestimenti mobili dettata dall'art. 3, comma 1, lett. e.5), del t.u. edilizia, nella formulazione da ultimo modificata dall'art. 52, comma 2, della legge n. 221 del 2015. Tale disciplina - nel demandare alle normative di settore delle Regioni la definizione più articolata delle caratteristiche costruttive e della tipologia degli allestimenti mobili inidonei a determinare una trasformazione stabile del territorio - attiene al profilo urbanistico-edilizio, e non a quello incentrato sulla compatibilità ambientale e paesaggistica, oggetto della decisione succitata.
Massima n. 41653
Accolta parzialmente - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993, restano assorbiti gli ulteriori profili riferiti agli artt. 3, 9, 32 e 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), limitatamente alle parole «e paesaggistici», contenute nel comma 1 di tale articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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