Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2017
Corte cost., sent. 29 novembre 2017, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2017
- Data di deposito
- 29 novembre 2017
- Data di decisione
- 24 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016
- art. 1, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016
- art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016
- art. 12, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016
- art. 9, comma 3, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 28 ottobre 2016
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 9, statuto regione Sardegna
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 2, decreto legislativo n. 114 del 9 giugno 2016
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
Massime
Massima n. 40027
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4, lett. d), e 5, 3, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità che assume inesistente (e quindi insanabile nonostante l'avvenuto raggiungimento dello scopo) la notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta da un procuratore dello Stato, anziché dall'avvocato dello Stato incaricato dell'affare. Posto che i procuratori dello Stato sono legittimati (dagli artt. 1, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933 e 8, terzo comma, della legge n. 103 del 1979) a esercitare il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, e che l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 autorizza l'Avvocatura dello Stato, intesa quale ufficio, a eseguire le notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, ne consegue che anche un procuratore dello Stato, incardinato nell'ufficio, è autorizzato a dare impulso processuale ai giudizi di legittimità costituzionale effettuando direttamente la notificazione del ricorso a mezzo posta. L'art. 55 della legge n. 69 del 2009 - che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire direttamente le notificazioni (anche) mediante l'utilizzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'agente notificatore - è pacificamente applicabile ai giudizi di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 310 del 2011 ).
Massima n. 40028
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e 9 dello statuto reg. Sardegna - dell'art. 1, comma 4, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, che include tra le competenze dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) il "controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati". Lungi dall'attribuire alla Regione il compito di procedere all'accertamento e alla riscossione di tributi diversi da quelli propri, la disposizione impugnata dal Governo si limita a prevedere una distinta e temporalmente successiva forma di verifica (interna all'amministrazione regionale) circa l'esatta quantificazione dell'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali spettante alla Regione. Tale attività di controllo sulla corretta esecuzione degli obblighi statali derivanti dal regime di compartecipazione in nessun modo lede le competenze legislative statali in materia di sistema tributario. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i tributi regionali e locali derivati e i tributi compartecipati, in quanto istituiti e regolati dalla legge dello Stato, conservano inalterata, indipendentemente dalla destinazione del gettito, la loro natura di tributi erariali, con la conseguenza che la disciplina dell'accertamento e della riscossione di essi rientra nella competenza legislativa esclusiva statale e che l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia è ammesso nei soli limiti consentiti dalla stessa legge statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 67 del 2015, n. 121 del 2013 e n. 97 del 2013; sentenza n. 85 del 2017 ).
Massima n. 40029
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza d'interesse all'impugnazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016. Contrariamente a quanto eccepito, la disposizione impugnata non è meramente programmatica, bensì ha un contenuto normativo indirizzato alla stessa Regione, e ciò ne giustifica l'impugnativa.
Massima n. 40030
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e 9 dello statuto reg. Sardegna. Lungi dall'esprimere una disciplina sostanziale immediatamente applicabile, la disposizione impugnata ha il contenuto precettivo di impegnare l'Amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le azioni necessarie al fine di ottenere il riconoscimento in capo alla Regione (per il successivo esercizio da parte dell'ASE) della piena titolarità nella materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati, anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato. La prescrizione di tale obiettivo, in quanto indirizzata dal legislatore regionale alla stessa Regione, è adottata nell'ambito delle attribuzioni regionali e non è suscettibile di esprimere contenuti lesivi dell'assetto costituzionale delle competenze in materia tributaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 94 del 2011 e n. 308 del 2009, dichiarative della non fondatezza di questioni relative a norme regionali a contenuto precettivo programmatico ).
Massima n. 40031
È dichiarata inammissibile - per mancanza di argomentazioni che illustrino le ragioni del contrasto con il parametro evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost. Per costante giurisprudenza, l'evocazione di un parametro senza il necessario svolgimento argomentativo comporta l'inammissibilità della questione di costituzionalità ad esso riferita. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 169 del 2017, n. 154 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 50 del 2017 ).
Massima n. 40032
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita inesistenza del "bersaglio da colpire" - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo in quanto assegnerebbe al Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE) attività di accertamento e riscossione di tributi locali. Il ricorso statale non già ha errato nell'individuare la disposizione sospettata d'illegittimità costituzionale, ma ha attribuito alla norma impugnata un contenuto lesivo che non presenta.
Massima n. 40033
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e 9 dello statuto reg. Sardegna - nella parte in cui prefigurerebbe una competenza del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate, da essa istituito quale organo dell'Agenzia sarda delle entrate, in ordine all'accertamento e riscossione di tributi locali. La disposizione impugnata subordina l'istituzione del CIRE al raggiungimento dell'obbiettivo auspicato dal precedente art. 3, comma 1 (acquisizione, da parte dell'ASE, delle competenze in materia di accertamento e riscossione dei tributi derivati e compartecipati), sicché l'incidentale riferimento alla "attivazione del servizio di riscossione [...] dei tributi locali attualmente non riscossi" - condizionata al medesimo obbiettivo - appare un mero auspicio, collegato ad una eventuale riforma ordinamentale disposta dalla normativa statale. Inoltre, le funzioni che, secondo la norma impugnata, saranno da riconoscere al CIRE non attengono in radice a poteri di indirizzo amministrativo o di gestione attiva in materia tributaria, risolvendosi in attività di natura meramente consultiva (in favore del direttore generale dell'ASE), dal cui esercizio non può derivare alcuna lesione dei parametri evocati. I tributi locali sono anch'essi tributi statali, in quanto istituiti con legge statale, indipendentemente dal destinatario del gettito. ( Precedente citato: sentenza n. 121 del 2013 ).
Massima n. 40034
È dichiarata inammissibile - in quanto sollevata senza alcuna motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.
Massima n. 40035
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 114 del 2016, attuativo dell'art. 8 dello statuto reg. Sardegna - l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, secondo cui presso l'Agenzia sarda delle entrate (ASE) affluiscono le entrate spettanti alla Regione autonoma Sardegna ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto. La disposizione impugnata dal Governo si pone in frontale contrasto con il sistema della tesoreria unica - costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - la cui disciplina prevede che le entrate di spettanza regionale provenienti (direttamente o indirettamente) dallo Stato siano versate presso conti speciali infruttiferi, intestati alle Regioni e gestiti dalla Banca d'Italia; a fronte di ciò, non è necessario l'ulteriore confronto con l'ordinario regime di tesoreria "mista" (sospeso fino al 31 dicembre 2017 e dunque anche al momento in cui è entrata in vigore la norma regionale), atteso che esso non modifica la regolamentazione della gestione delle liquidità spettanti alle Regioni che derivino direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato. Risulta inoltre disattesa, anziché rispettata, la pur richiamata norma di attuazione statutaria, poiché l'afflusso diretto all'ASE delle predette entrate introduce un passaggio intermedio rispetto al riversamento diretto dallo Stato alle casse regionali (ossia ai conti infruttiferi presso la tesoreria), non rilevando di contro la possibilità che un'eventuale determinazione statale - non intervenuta e comunque ininfluente sul giudizio di legittimità costituzionale in via principale - assoggetti l'ASE al sistema di tesoreria unica. Altresì illegittimo, in quanto presuppone il suddetto passaggio intermedio, è il potere - assegnato alla Giunta regionale dall'ultimo periodo della disposizione censurata - di individuare le modalità e i tempi di riversamento (da parte dell'ASE) nelle casse regionali e di disciplinare i relativi flussi informativi. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina legislativa in tema di tesoreria unica, in quanto strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato-ordinamento, appartiene ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, da applicarsi sia alle Regioni a statuto ordinario sia a quelle a statuto speciale, esistendo tra esse, sotto questo profilo, una piena equiparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2013 e n. 311 del 2012 ). Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato solo alla pubblicazione della legge che si presume illegittima. È la mera pubblicazione di una legge potenzialmente lesiva della ripartizione di competenze a giustificarne l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, a prescindere dagli effetti che essa abbia o non abbia prodotto. A maggior ragione, il giudizio in via principale non è condizionato da successive, eventuali e discrezionali determinazioni del potere esecutivo che su tali effetti possano incidere, nel senso di escluderli o limitarli. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).
Massima n. 40036
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 9, comma 3, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, secondo cui l'Agenzia sarda delle entrate riversa nelle casse regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale. A tale disposizione - disciplinante l'esecuzione da parte dell'ASE di quanto la Giunta regionale sarebbe autorizzata a deliberare in base al precedente art. 1, comma 5 - deve estendersi la già adottata dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, atteso il rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le due proposizioni normative. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2017 ).
Massima n. 40037
È dichiarata inammissibile - in quanto prospettata in modo apodittico - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che l'ASE operi attraverso "un raccordo continuo con la struttura statale", allo scopo di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati, in vista di garantire l'esatta determinazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali. Il ricorso non espone le ragioni per le quali l'incremento di attività amministrativa imposto all'apparato statale dal raccordo con l'ASE, comporterebbe maggiori oneri finanziari, mentre avrebbe dovuto essere quantomeno dimostrata l'impossibilità di svolgere tale attività con le risorse umane e materiali già a disposizione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, ove risulti del tutto mancante una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali sussisterebbe il contrasto con il parametro evocato, la censura non raggiunge quella soglia minima di chiarezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative proposte nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 32 del 2017 ).
Massima n. 40038
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, nella parte in cui prevede che l'ASE operi attraverso "un raccordo continuo con la struttura statale", allo scopo di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati, in vista di garantire l'esatta determinazione di quanto spettante alla Regione a titolo di compartecipazione alle quote erariali. Deve escludersi la prospettata violazione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", atteso che l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni statali o regionali, rappresentando, invece, strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni sia statali che regionali; e che lo scambio di informazioni in materia di relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali - al cui rafforzamento è orientata la legislazione statale in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 70 del d.lgs. n. 118 del 2011) - permette alla Regione di giovarsi della precisa e preventiva conoscenza delle risorse finanziarie disponibili e redigere puntualmente il bilancio, evitando l'instaurazione di vertenze sulle entrate ad essa spettanti. Al contrario, in un sistema tributario regionale caratterizzato (quasi per intero) dall'eteronomia della struttura dei tributi e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto, l'aggiuntivo esonero dello Stato dall'obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati necessari a salvaguardare le risorse spettanti all'autonomia speciale costituirebbe un'ingiustificata compressione dell'autonomia stessa. Fermo restando il principio per cui le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, deve nondimeno essere esclusa la configurabilità di un vulnus delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni. Infatti, l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni, rispettivamente statali o regionali, ma rappresentano strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 42 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 412 del 1994 ). L'eteronomia della struttura dei tributi e la centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali - dalle quali è caratterizzato, quasi per intero, il sistema tributario regionale - sono giustificate dall'interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza (tra cui il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma, Cost.) nonché, sul piano funzionale, da inderogabili istanze unitarie che permeano la Costituzione. Tuttavia, aggiungere a questa fondamentale prerogativa del legislatore statale anche l'esonero dello Stato dall'obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all'autonomia speciale, costituisce un'ingiustificata compressione dell'autonomia stessa. ( Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)»;
2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 9 dello statuto Reg. Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 9 dello statuto Reg. Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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