Corte costituzionale
Sentenza n. 214/2017
Corte cost., sent. 12 ottobre 2017, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/2017
- Data di deposito
- 12 ottobre 2017
- Data di decisione
- 26 settembre 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
- art. 7, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 1, comma 64, lett. m), legge n. 190 del 6 novembre 2012
Massime
Massima n. 39488
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in quanto prevede nei confronti dei consiglieri regionali, discriminandoli dai parlamentari, la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. L'attestazione dell'avvenuta condanna in primo grado di un consigliere regionale per uno dei reati "ostativi" (in specie, peculato) e il riferimento al conseguente provvedimento sospensivo - contenuti nell'ordinanza di rimessione - costituiscono sufficiente motivazione della rilevanza. ( Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015 ).
Massima n. 39489
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli - sotto il profilo della disparità di trattamento normativo fra consiglieri regionali e parlamentari - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza argomentando esclusivamente sulla irragionevolezza della disparità di trattamento derivante dalla previsione, solo per i consiglieri regionali, della sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati, senza spiegare le ragioni dell'asserita violazione dei parametri riguardanti l'esercizio della delega legislativa. ( Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015 ).
Massima n. 39490
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto la prevista sospensione dalla carica di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni reati violerebbe il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. Analoga questione è già stata rigettata attraverso un'interpretazione del citato comma 64, lett. m), fondata - in assenza di risultanze univoche dei lavori preparatori - su argomenti sia testuali che logico-sistematici, alla cui stregua il periodo che segue "decadenza di diritto" (cioè, "dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica") si riferisce solo alla decadenza e non alla sospensione, con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 276 del 2016 ).
Massima n. 39491
L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli censurando - per disparità di trattamento rispetto ai parlamentari - la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, può essere limitato al solo art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che tale sospensione prevede, nessuna doglianza essendo invece riferita all'art. 7, comma 1, lett, c), del d.lgs. n. 235 del 2012 (erroneamente indicato dal rimettente come art. 7, comma 1, lett. c, della legge n. 190 del 2012), che elenca i reati ostativi alla candidabilità alle elezioni regionali ed al quale l'art. 8, comma 1, lett. a), fa richiamo.
Massima n. 39492
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento normativo fra consiglieri regionali e parlamentari, derivante dalla previsione, solo per i primi, della sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati. Ne può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere la sospensione con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali, poiché tale scelta si fonda su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata trovano le loro principali manifestazioni nel tessuto istituzionale locale. Nemmeno l'esercizio di funzioni legislative da parte dei consigli regionali fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento e l'oggettiva differenza, per molti e decisivi aspetti, della condizione dei componenti dei due organi legislativi. La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa. ( Precedenti citati: sentenza n. 407 del 1992, sulla non comparabilità delle posizioni dei titolari di cariche elettive nazionali e non nazionali, derivante dalla diversità del rispettivo livello istituzionale e funzionale; sentenza n. 276 del 2016, sulla non irragionevolezza della mancata previsione, ai fini della sospensione dalla carica dei consiglieri regionali, della soglia di pena stabilita per l'incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei ). Il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, che imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2002 ). La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può rischiare di minarne l'immagine e la credibilità e di inquinarne l'azione in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. ( Precedente specifico: sentenza n. 276 del 2016. Precedente citato: sentenza n. 236 del 2015, sul rischio che i reati che offendono la p.a. ne compromettano l'immagine e ne inquinino l'azione ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sotto il profilo dell'eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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