Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2017
Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2017
- Data di deposito
- 17 luglio 2017
- Data di decisione
- 20 giugno 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 16, lett. f), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 40542
È dichiarata inammissibile - per carenza di argomentazioni in punto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, lett. f), del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., in quanto prevede che, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, il Comune di Roma possa assoggettare i titolari delle aree a un contributo straordinario (non superiore al 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile) per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, salvi restando gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente. Il rimettente non offre argomentazioni che chiariscano perché la disposizione censurata debba essere applicata nel giudizio a quo, malgrado la non pertinenza alla fattispecie in esame della clausola di salvaguardia e della finalità di impiego contenute nella medesima disposizione; non prende in considerazione gli effetti della normativa successiva che ha esteso, con modifiche, la disciplina del contributo straordinario in ambito nazionale (art. 17, comma 1, lett. g, nn. 3 e 3-bis, del d.l. n. 133 del 2014, aggiuntivi dei commi 4, lett. d-ter, e 4-bis all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001), lasciando così privo di giustificazione l'assunto che la norma denunciata avrebbe inteso dare copertura legislativa ex post al contributo straordinario istituito dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale capitolino impugnate nel giudizio a quo; non spiega il motivo per cui sarebbe necessario conferire base legale specifica ad un procedimento amministrativo che - come dallo stesso rimettente affermato in precedente pronuncia - è sorretto da due principi radicati nell'ordinamento, quali la potestà conformativa del territorio, di cui il Comune è titolare nell'esercizio della propria attività di pianificazione, e il modello privatistico e consensuale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, ossia la facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti; né, infine, tiene conto che esiste una chiara relazione corrispettiva - tale da escludere in radice la pretesa arbitrarietà e gravosità del corrispettivo dovuto dal privato - tra il contributo previsto dalle NTA e l'incremento di valore dell'immobile interessato alla negoziazione nella quale si inseriscono i profili pubblicistici della pianificazione. ( Precedenti citati: sentenza n. 314 del 2013 e ordinanza n. 322 del 2013 ). Se di regola tutte le entrate degli enti territoriali, sia di natura tributaria che corrispettiva, servono a finanziare il complesso delle attività istituzionali e i servizi resi alla collettività, in alcuni casi è possibile che alcune entrate, in tutto o in parte, siano vincolate a specifici obiettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016, n. 192 del 2012 e n. 70 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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