Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2017
Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2017
- Data di deposito
- 17 luglio 2017
- Data di decisione
- 24 maggio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 131-bis, codice penale
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015
Parametri
Massime
Massima n. 41152
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito carattere ipotetico della rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non estende la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa alla ricettazione di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.). Il rimettente ha correttamente motivato sulle condizioni richieste per l'applicabilità della disposizione censurata, né di contro può avere significato che l'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. non figuri nel capo di imputazione per cui pende il giudizio a quo, atteso che il capo di imputazione non deve riportare le eventuali attenuanti e che in ogni caso il dato determinante è costituito dalla valutazione del giudice sulla loro esistenza.
Massima n. 41153
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., censurato dal Tribunale di Nola - in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. - nella parte in cui non estende l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa all'ipotesi di ricettazione attenuata dalla particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Non sussiste il collegamento proposto dal rimettente tra la "particolare tenuità del fatto", che integra l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., e la causa di non punibilità prevista dalla disposizione censurata, atteso che la formulazione del quinto comma del citato art. 131-bis indica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la "particolare tenuità del danno o del pericolo" sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità, e che, inoltre, la "particolare tenuità del danno o del pericolo" è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto". Quanto alla denunciata disparità di trattamento rispetto a reati di maggior allarme sociale che, in quanto puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni, beneficiano della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, la sostanziale eterogeneità (per struttura e/o beni tutelati) dei reati posti a confronto determina l'inidoneità dei tertia comparationis a fungere da termine di riferimento, e la loro stessa molteplicità dimostra che nessuno è in grado di costituire modello per individuare una soluzione costituzionalmente obbligata. Neppure può considerarsi irragionevole o arbitraria la scelta di ancorare l'applicabilità dell'art. 131-bis al limite edittale massimo di cinque anni di pena detentiva, rientrando nella logica del sistema penale che, nell'adottare soluzioni diversificate, al legislatore spetti individuare determinati limiti edittali, indicativi dell'astratta gravità dei reati. Prive di fondamento risultano infine le censure riferite agli altri parametri, sia perché collegate alla già esclusa irragionevolezza della norma censurata, sia perché fondate sull'erroneo presupposto che l'ambito di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis comprenda fatti in concreto inoffensivi, mentre essa richiede una certa, seppur minima, offensività. ( Precedenti citati: sentenza n. 25 del 2015 e ordinanza n. 46 del 2017; sentenza n. 68 del 2012; ordinanza n. 109 del 2004, sulla inidoneità dei tertia comparationis derivante dalla sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto ). Anche in presenza di norme manifestamente arbitrarie o irragionevoli, solo l'indicazione di un tertium comparationis idoneo, o comunque di specifici cogenti punti di riferimento, può legittimare l'intervento della Corte costituzionale in materia penale, poiché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore. Se così non fosse, l'intervento, essendo creativo, interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016 ). L'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, come quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria. Tale giudizio appartiene primariamente al legislatore e, pertanto, è suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza. ( Precedente citato: sentenza n. 140 del 2009 ).
Massima n. 41154
Benché in materia penale l'esercizio della discrezionalità legislativa sia in gran parte sottratto al sindacato della Corte costituzionale, non può non rilevarsi l'anomalia della comminatoria, per la ricettazione di particolare tenuità (art. 648, secondo comma, cod. pen.), di un intervallo edittale da quindici giorni a sei anni di reclusione, che impedisce di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.) a casi concreti in cui essa potrebbe utilmente operare in luogo della pena minima di quindici giorni di reclusione, tenuto conto che, invece, per reati (come, ad esempio, il furto o la truffa) che di detta causa consentono l'applicazione, è prevista la pena minima, non particolarmente lieve, di sei mesi di reclusione. Per ovviare a una situazione di questo tipo, oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità. Di tali interventi - che esulano dai poteri della Corte costituzionale - non può non farsi carico il legislatore, per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui. ( Precedente citato: sentenza n. 299 del 1992 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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