Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2017

Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2017
Data di deposito
14 luglio 2017
Data di decisione
5 luglio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:199

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41342

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, nonché ai "criteri di razionalità" e ai "principi generali dell'ordinamento" - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Le censure sono prive di autonomo sviluppo argomentativo e - per quella basata sulla violazione di "criteri di razionalità" e non meglio precisati "principi generali dell'ordinamento" - manca altresì l'indicazione dei parametri costituzionali.

Massima n. 41343

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. L'eccepita irretroattività delle pronunce di incostituzionalità aventi ad oggetto norme di carattere processuale è in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalità, risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, caratterizzato dall'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale.

Massima n. 41344

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2 (in sé e in relazione al comma 1), del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che nel giudizio di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, sicché non sussistono le ragioni del denunciato "sbilanciamento" a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore. Né di per sé è irragionevole che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile. Infine, quanto alla dedotta perdita di un grado di giudizio, la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanza n. 401 del 2000; sentenza n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003 ). Come più volte chiarito, non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000, n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000, n. 8 del 1999 ). Al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella conformazione dei singoli istituti processuali, fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004 ). Per costante giurisprudenza, l'art. 24 Cost. non impone l'assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, ordinanza n. 386 del 2004 ). La garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 243 del 2014, ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché ai «criteri di razionalità» e ai «principi generali dell'ordinamento», dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze