Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2017

Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
4 luglio 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016
  • legge n. 151 del 1° agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 41810

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserito aggiramento del termine di impugnazione delle leggi statali previsto dall'art. 127 Cost. Se è vero che la lesione lamentata dalla Regione ricorrente poteva essere riferita già all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 191 del 2015 (conv., con modif., nella legge n. 13 del 2016), la mancata impugnazione a suo tempo di tale disposizione non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'attuale giudizio, poiché l'impugnato art. 1, comma 1, lett. b), del d.l n. 98 - che peraltro presenta contenuti di novità rispetto alla disposizione non impugnata - ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione. L'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ).

Massima n. 41811

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita inerenza della disciplina censurata esclusivamente alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non anche alla materia concorrente della "tutela della salute" e alla competenza residuale in materia di "attività produttive". Il problema della individuazione della materia nel cui ambito ricondurre la disposizione censurata non attiene alla valutazione dell'ammissibilità della questione, bensì a quella del merito.

Massima n. 41812

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016, conv., con modif., in legge n. 151 del 2016, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, nel disciplinare la procedura per la modifica o l'integrazione del "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", adottato con il d.P.C.m. 14 marzo 2014 in attuazione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 61 del 2013, avrebbe escluso il coinvolgimento della Regione interessata, anche nella sola forma tenue del parere non vincolante. La procedura in esame, prevista per lo stabilimento ILVA di Taranto, risponde a doverose esigenze di accelerazione concretizzatesi nell'anticipazione della fase della valutazione delle eventuali modifiche o integrazioni del piano al momento della selezione dei soggetti offerenti, ma, nel contempo, presenta forme di partecipazione che consentono alla Regione, in vari momenti e secondo diverse modalità, di esprimersi sulle variazioni del piano ambientale, e che, nel loro insieme, possono considerarsi strumento di leale collaborazione non meno efficace del parere non vincolante invocato dalla ricorrente. Né è irragionevolmente discriminatorio che la nuova procedura operi, anziché in termini generali e astratti, solo per il piano riguardante uno specifico stabilimento industriale, atteso che la natura di azienda di interesse strategico nazionale; le ricadute delle vicende dello stabilimento ILVA di Taranto sul piano occupazionale, ambientale, sanitario ed economico; la necessità di perfezionare le procedure di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e di armonizzare la tempistica delle misure di tutela ambientale con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa, sono tutti elementi che denotano la necessità di intervenire urgentemente in questioni di pubblica utilità, con misure ad hoc. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013 ). Secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, il principio di leale collaborazione può esprimersi a livelli e con strumenti diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte. Precedente citato: sentenza n. 62 del 2005 ). Le leggi provvedimento non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale, ma devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio. La loro legittimità costituzionale va valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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