Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2017

Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
7 giugno 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:179

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41195

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto, non incorrono nei vizi, tra i quali l'indeterminatezza del petitum e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo, che hanno determinato l'inammissibilità di precedenti analoghe questioni, poiché - nel censurare come irragionevole e sproporzionata la divaricazione sanzionatoria tra il minimo della pena per i fatti di non lieve entità concernenti le c.d. droghe "pesanti" (comma 1 dell'art. 73) e il massimo della pena previsto per i fatti di lieve entità concernenti tutte le sostanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73) - i rimettenti giungono a formulare un petitum determinato, individuando come soluzione costituzionalmente adeguata la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo edittale di pena previsto per il fatto lieve. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità di questioni analoghe ).

Massima n. 41196

Il principio di legalità sancito all'art. 25 Cost. comporta che le scelte sulla misura della pena siano affidate alla discrezionalità politica del legislatore, ma tale discrezionalità non può essere assoluta, dovendo misurarsi con altri principi costituzionali, tra cui il fondamentale principio di eguaglianza contenuto all'art. 3 Cost., che esige un diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 Cost., per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, e il principio di proporzionalità della pena rispetto all'offesa, presupposto dall'art. 27 Cost. e codificato anche nell'art. 49, par. 3, della CDFUE. Spetta, pertanto, alla Corte costituzionale di intervenire a fronte di determinazioni legislative palesemente arbitrarie - cioè in caso di sperequazioni punitive di tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate, anche alla luce dei canoni di razionalità e di ragionevolezza - nonché di sindacare la proporzionalità e la ragionevolezza intrinseca della misura della pena prevista dal legislatore, non potendo la Corte stessa in alcun modo abdicare al controllo di costituzionalità di scelte legislative che incidono sulla libertà e sui diritti della persona. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 1982, n. 22 del 1971 e n. 109 del 1968, sulla salvaguardia degli spazi spettanti alle valutazioni del legislatore; sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del 2005, n. 364 del 2004 e n. 218 del 1974, sulla possibilità di intervento della Corte costituzionale; sentenza n. 341 del 1994, sulla sproporzione del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio; sentenza n. 299 del 1992, sulla eccessiva ampiezza della cornice edittale della pena per il reato militare di violata consegna; sentenza n. 409 del 1989, sulla ingiustificata discriminazione sanzionatoria delle fattispecie riconducibili al rifiuto del servizio militare; sentenza n. 26 del 1979 e sentenze n. 176 del 1976 e n. 218 del 1974, sulle ingiustificate parificazioni sanzionatorie, rispettivamente, in materia di reati militari e in materia di caccia; sentenza n. 50 del 1980, sul "volto costituzionale del sistema penale"; sentenza n. 313 del 1990, sul principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra ).

Massima n. 41197

A fronte di pene palesemente arbitrarie o sproporzionate, è consentito alla Corte costituzionale non solo di intervenire con pronunce meramente demolitorie, ma anche di rettificare le scelte del legislatore, purché in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, senza sovrapporre, dall'esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle opzioni legislative. Anche nel giudizio di "ragionevolezza intrinseca" di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è quindi essenziale l'individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. In assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, è necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, che la Corte costituzionale richiami prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pena sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in malam partem, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 56 del 2016, n. 80 del 2014, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ).

Massima n. 41198

Sono dichiarate inammissibili - in rispetto della priorità di valutazione del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurato dal Tribunale di Ferrara e dal GUP di Rovereto - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 49, par. 3, CDFUE e all'art. 3 CEDU - nella parte in cui prevede per i fatti "non lievi" concernenti le c.d. droghe "pesanti" una pena minima edittale di anni otto di reclusione ed euro 25.822 di multa, anziché di anni quattro di reclusione ed euro 10.329 di multa, corrispondenti al massimo edittale della pena comminata per i fatti di lieve entità concernenti tutti i tipi di stupefacenti. Pur riguardando due ipotesi di reato autonome e non del tutto omogenee, la divaricazione - venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge di conversione - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato e il massimo edittale di pena previsto dal comma 5 dello stesso art. 73 ha raggiunto un'ampiezza tale da determinare un'anomalia sanzionatoria, alla quale può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni, tutte costituzionalmente legittime e alternative a quella censurata, non essendo quella indicata dai rimettenti l'unica opzione in armonia con la Costituzione, né potendo ritenersi costituzionalmente imposto che a continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria. Tenuto conto dell'elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, va formulato pertanto un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell'art. 73 del t.u. stupefacenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, dichiarativa dell'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006; sentenze n. 279 del 2013, n. 23 del 2013, n. 113 del 2011 e n. 129 del 2008, sulla priorità della valutazione del legislatore in ordine ai mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione agli artt. 4 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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