Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2017
Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 5 luglio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa allegata parte prima, tariffa parte prima allegata al
- decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 40699
Il petitum formulato dal giudice a quo può essere circoscritto dalla Corte costituzionale alla luce delle specifiche motivazioni dedicate dal rimettente a un profilo della censura di irragionevolezza.
Massima n. 40700
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle pronunce di condanna al pagamento di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA - prevista nella nota II all'art. 8 della Tariffa - costituisce una misura agevolativa di natura eccezionale e derogatoria rispetto alla regola generale dell'assoggettamento delle pronunce di condanna all'imposta di registro proporzionale. Come ritenuto dal diritto vivente e contrariamente all'assunto della rimettente CTP di Napoli, l'estensione di tale agevolazione alle pronunce di accertamento di corrispettivi ugualmente soggetti all'IVA è impedita dalla non omogeneità dei due tipi di pronunce, solo quelle di condanna essendo suscettibili di esecuzione forzata e rientrando così nel campo di applicazione dell'IVA qualora dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta. La diversità degli effetti che derivano dai due tipi di pronunce, quanto alla realizzazione degli interessi del creditore, tende peraltro a sfumare sino a dissolversi - e il trattamento differenziato non risponde a ragionevolezza - qualora l'accertamento del credito soggetto a IVA sia, come nel caso dell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, il presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore all'esecuzione collettiva, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in "moneta fallimentare". Per la soddisfazione del credito ammesso al passivo, infatti, non è richiesta una successiva pronuncia di condanna suscettibile di esecuzione forzata, preclusa dal divieto ex art. 51 della legge fallimentare. Da questo angolo visuale, la ratio sottesa all'alternatività fra l'imposta di registro e l'IVA - diretta a evitare la doppia imposizione sullo stesso atto - risulta comune a entrambe le situazioni messe a confronto ed esige pertanto l'estensione dell'ambito di applicazione del beneficio fiscale. Secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, le norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2017, n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999 ).
Massima n. 40701
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, rimangono assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 10, 24 e 53 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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