Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2017
Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2017
- Data di deposito
- 26 maggio 2017
- Data di decisione
- 12 aprile 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
- art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 41583
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie e conseguente incertezza sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato nella parte in cui esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" i reati puniti con sole pene pecuniarie previsti dal codice penale, e specificamente il reato di cui all'art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Benché l'ordinanza di rimessione non riporti i fatti oggetto dell'imputazione e si limiti a riferire che l'imputato è tratto a giudizio per tale reato e per quello di cui all'art. 635, comma 2, nn. 2 e 3, cod. pen. (danneggiamento), l'art. 392 cod. pen. trova comunque applicazione certa nel giudizio a quo, atteso che, qualora l'imputazione fosse concorrente, nel reato da esso previsto resterebbe assorbito, come elemento costitutivo, il danneggiamento, mentre, qualora l'imputazione fosse alternativa, il rimettente sarebbe chiamato a misurarsi con entrambe le fattispecie.
Massima n. 41584
Benché non sia illustrato dall'ordinanza di rimessione, è di tutta evidenza il rapporto di subordinazione logica esistente tra le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato in quanto esclude dalla c.d. depenalizzazione "cieca" il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e quelle sollevate avverso l'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs., nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative dettate per gli illeciti depenalizzati. Solo l'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, renderebbe rilevanti quelle concernenti l'art. 8, comma 1, mentre l'eventuale inammissibilità o non fondatezza delle prime comporterebbe l'irrilevanza delle altre. Ne consegue che la risposta all'eccezione di inammissibilità rivolta alle questioni subordinate va rinviata alla soluzione delle questioni principali.
Massima n. 41585
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il contenuto della delega legislativa e dei suoi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano. La delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di delega. Per parte sua, l'attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015 e n. 119 del 2013 ). L'eventuale esistenza di oggettive incertezze nella ricostruzione del coerente significato di taluni principi e criteri direttivi della legge delega accentua la responsabilità del legislatore delegato, il quale deve procedere all'approvazione di norme che si mantengano comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla legge delega, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2016, n. 229 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 272 del 2012 ). Quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza, e l'esercizio del potere delegato appare coerente con la delega anche ove persegua lo scopo di prevenire eventuali contrasti o incertezze di giurisprudenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 194 del 2015 e n. 237 del 2013 ). Il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante e non esprime interpretazioni autentiche della legge di delega, ma costituisce pur sempre elemento che - come in generale i lavori preparatori - può contribuire alla corretta esegesi di essa. Proprio dalla mancata censura in sede parlamentare la giurisprudenza costituzionale ha già potuto argomentare come non si fosse in presenza di una violazione della legge delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 47 del 2014, n. 308 del 2002, n. 193 del 2002 e n. 173 del 1981 ).
Massima n. 41586
La coerenza fra legge delega e decreto legislativo assume peculiare crucialità quando siano in questione scelte di politica criminale compiute dal Parlamento, nel senso della depenalizzazione di alcune fattispecie di reato. In tal caso, il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost., e quindi sulle modalità di esercizio, da parte del Governo, della funzione legislativa delegata, è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge sancito, in materia penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost., che attribuisce al Parlamento funzione centrale, tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014 ).
Massima n. 41587
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il secondo dei quali inconferente - nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione c.d. cieca dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda non si applica ai reati previsti dal codice penale, e specificamente a quello previsto dall'art. 392 cod. pen. Benché l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge delega n. 67 del 2014 espressamente contempli la trasformazione in illecito amministrativo di "tutti i reati" puniti con sola pena pecuniaria, la scelta di non depenalizzare quelli previsti dal codice costituisce legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale. Infatti, a fronte di elementi testuali della delega suscettibili di divergenti letture, il legislatore delegato si è assunto la responsabilità di operare una specifica scelta di "riempimento" normativo alla luce di una plausibile interpretazione del citato art. 2, ritenendo che l'estensione della clausola generale di depenalizzazione ai reati intra codicem puniti con sola pena pecuniaria sia impedita dalla presenza di alcuni di essi nell'elenco nominativo delle fattispecie da depenalizzare, e, sul piano sistematico, dalla vistosa incongruità degli effetti dell'estensione (atteso che, a fronte della mancata depenalizzazione di fattispecie contravvenzionali di minore offensività rientranti nell'elenco delle materie escluse dalla delega, verrebbero depenalizzate fattispecie delittuose intra codicem sanzionate con la sola multa o ammenda, ma inserite - come l'art. 392 cod. pen. - in un complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni rilevanti). È altresì significativo che il parere della competente commissione parlamentare abbia reputato l'esclusione censurata come una delle possibili scelte del legislatore delegato. L'art. 77 Cost. è parametro inconferente rispetto alla censura di eccesso di delega, con conseguente non fondatezza della relativa questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 250 del 2016; sentenze n. 84 del 2017 e n. 44 del 2016 ).
Massima n. 41588
È dichiarata inammissibile - perché argomentata in modo assertivo e apodittico - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che la depenalizzazione c.d. cieca dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda non si applica ai reati previsti dal codice penale, e specificamente a quello previsto dall'art. 392 cod. pen. In presenza di un significativo elemento di differenziazione tra le fattispecie di reato, costituito dall'essere queste inserite, o meno, nel sistema del codice penale, la mera allegazione dell'irragionevolezza del diverso trattamento di fattispecie solo asseritamente omogenee non è sufficiente a consentire l'accesso allo scrutinio di merito. ( Precedente citato: sentenza n. 219 del 2016, sull'inammissibilità della questione in assenza di adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di contrasto con il parametro evocato ).
Massima n. 41589
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Tribunale di Bari - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. - nella parte in cui, nel depenalizzare, con contestuale trasformazione in illeciti amministrativi, i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, stabilisce che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, in quanto l'avvenuto rigetto delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs., nella parte in cui esclude la depenalizzazione (in particolare) dell'art. 392 cod. pen., comporta che il giudizio a quo non verte su un caso di depenalizzazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76 e 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze