Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2017

Corte cost., sent. 12 maggio 2017, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2017
Data di deposito
12 maggio 2017
Data di decisione
5 aprile 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 3, primo periodo, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013
  • legge n. 125 del 30 ottobre 2013
  • art. 2, comma 21, legge n. 335 del 8 agosto 1995

Parametri

Massime

Massima n. 40756

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 (come interpretato dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013) e dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995, non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata per asserita erroneità dell'interpretazione posta a base della rilevanza. Non è infatti implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la dipendente pubblica che, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti di età e di anzianità assicurativa e contributiva per la pensione di vecchiaia senza esercitare il diritto a tale pensione dovrebbe essere collocata a riposo all'età di 65 anni, con la conseguenza che nel giudizio a quo non potrebbe essere accolta la domanda della ricorrente di rimanere in servizio fino all'età di 66 anni e tre mesi, asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale è sufficiente che la motivazione sulla rilevanza risulti non implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 133 del 2016 ).

Massima n. 40757

La non applicazione delle disposizioni di diritto interno incompatibili con il diritto dell'Unione europea - non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse - rientra tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'UE e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 389 del 1989 ).

Massima n. 40758

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011), come interpretato dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013 (conv., con modif., nella legge n. 125 del 2013), e dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995, censurati dal Tribunale di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del TFUE, all'art. 21 della CDFUE e all'art. 2 della direttiva 2006/54/CE - nella parte in cui imporrebbero il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età dell'impiegata pubblica che alla data del 31 dicembre 2011 aveva maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (con il raggiungimento del 61° anno di età e di 20 anni di contribuzione), impedendole di rimanere in servizio, a domanda, fino all'età di 66 anni e tre/sette mesi, corrispondente alla superiore età asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione. Il rimettente ha prospettato il contrasto della normativa censurata con il principio di parità di retribuzione tra lavoratori senza distinzione di sesso, enunciato dall'art. 157 del TFUE, il quale - anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia - è norma direttamente applicabile dal giudice nazionale e lo vincola all'osservanza del diritto europeo, rendendo inapplicabile nel giudizio a quo la normativa censurata e, perciò, irrilevanti tutte le questioni sollevate. La complessità della materia, così come emerge dalle disposizioni censurate e dal quadro normativo in cui esse si inseriscono, avrebbe potuto tanto più indirizzare il giudice rimettente verso la strada del rinvio pregiudiziale alla Corte UE, al fine di verificare l'effettiva incompatibilità della normativa interna con il diritto a una effettiva parità di trattamento tra lavoratori uomini e donne. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2014, n. 267 del 2013, n. 86 e n. 75 del 2012, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 284 del 2007; ordinanze n. 48 del 2017 e n. 207 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)», con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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