Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2017

Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2017
Data di deposito
11 maggio 2017
Data di decisione
22 marzo 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 240 del 30 dicembre 2010
  • art. 5, comma 4, lett. f), legge n. 240 del 30 dicembre 2010
  • art. 8, decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012
  • art. 10, decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012

Parametri

Massime

Massima n. 41155

Secondo le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (artt. 10, comma 1, e 6, comma 2), può considerarsi rituale solo il deposito, nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, di memorie illustrative in formato cartaceo, correttamente stampate in un numero di copie sufficiente per le parti. È quindi tardiva - e non può essere considerata - la memoria depositata in cancelleria in copia cartacea dopo lo spirare del predetto termine, a nulla rilevando che fosse stata inviata tempestivamente all'indirizzo di posta certificata di un ufficio della Corte diverso dalla cancelleria, in orario in cui questa era già chiusa al pubblico.

Massima n. 41156

Ai sensi dell'art. 76 Cost., il legislatore delegante, nel conferire al Governo l'esercizio di una porzione della funzione legislativa, è tenuto a circoscriverne adeguatamente l'ambito, predeterminandone i limiti di oggetto e di contenuto, oltre che di tempo. A questo scopo, la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa". ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2008 e n. 158 del 1985 ). I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati. A tal fine il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto, oltre che del dato testuale, di una lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano. Entro questa cornice unitaria - emergente dalla delega interpretata in chiave anche sistematica e teleologica - deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 210 del 2015 e n. 229 del 2014 ). Ferma l'esigenza di contenere adeguatamente l'ambito del potere legislativo affidato al Governo nello svolgimento della funzione legislativa delegata, non è possibile specificare in astratto ulteriori canoni rigidamente predeterminati, valevoli per ogni evenienza, che il Parlamento sia tenuto a rispettare all'atto dell'approvazione di una legge di delegazione ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2008 e n. 340 del 2007 ).

Massima n. 41157

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lett. b), e 4, lett. f), della legge n. 240 del 2010, censurati dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 76 Cost. - in quanto, prevedendo l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, la definizione di indici per la sua quantificazione e la determinazione della percentuale del fondo per il finanziamento ordinario per le università (FFO) da attribuire sulla base di esso - individuerebbero l'oggetto della delega per la riforma del sistema di finanziamento universitario, ma non i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa. La lettura del rimettente trascura del tutto il complesso reticolo di previsioni (istituzionali, programmatiche, incentivanti) in cui le disposizioni di delega si inseriscono e, così facendo, pretermette gli elementi sistematici e teleologici che, invece, concorrono a delineare l'alveo entro il quale può esprimersi la discrezionalità del legislatore delegato, indubbiamente ampia con riguardo alla specifica fisionomia dell'istituto del costo standard- L'introduzione di quest'ultimo è, infatti, solo una delle direttive di innovazione che la legge stabilisce in merito alla riforma della finanza universitaria, orientata, tra l'altro, a conseguire obiettivi di trasparenza e di coerenza con la programmazione triennale di ateneo, stabilendo o rafforzando le correlazioni tra la distribuzione delle risorse finanziarie per le università e l'applicazione di parametri diversi dalla spesa storica, aventi scopi perequativi o premiali.

Massima n. 41158

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 5, commi 1, lett. b), e 4, lett. f), della legge n. 240 del 2010 - l'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e l'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs., limitatamente alle parole "al costo standard per studente,". Le disposizioni censurate dal TAR Lazio - nel rinviare a decreti ministeriali la definizione degli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel costo standard unitario per studente in corso e la determinazione della percentuale del fondo per il finanziamento ordinario per le università (FFO) da ripartire in base ai nuovi criteri - lasciano indeterminati aspetti essenziali della riforma del sistema del finanziamento universitario e configurano una forma di sub-delega incompatibile con la legge di delega e con l'art. 76 Cost., poiché non si limitano ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge, ma dislocano di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale. In particolare, l'art. 8 si limita a indicare come voci di costo da considerare nell'emanando decreto ministeriale quelle esemplificativamente suggerite nel parere della VII Commissione del Senato, omettendo una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce. A sua volta, l'art. 10 - che demanda a un decreto ministeriale con validità almeno triennale l'individuazione della percentuale del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente - reitera in modo pressoché letterale la delega, senza aggiungere altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard. Data l'esistenza di una riserva di legge in materia di ordinamento universitario (artt. 33 e 34 Cost.), doveva a fortiori ritenersi necessaria una maggiore precisione del decreto legislativo nell'individuazione dei criteri per delimitare l'esercizio del potere amministrativo, l'assenza dei quali non può giustificarsi per la natura tecnica delle relative valutazioni, sia perché il decreto legislativo per sua natura si presta meglio di altre fonti primarie a disciplinare profili tecnici, sia perché nelle determinazioni relative ai costi standard i profili tecnici sono frammisti ad altri, di natura politica.

Massima n. 41159

Accolte - per violazione dell'art. 76 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e dell'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs. (quest'ultimo, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui percentuali del fondo per il finanziamento ordinario per le università da ripartire in relazione al costo standard per studente), restano assorbiti gli ulteriori profili di censura riferiti agli artt. 33, 34 e 97 Cost.

Massima n. 41160

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs., in quanto determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del potere legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per studente,»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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