Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2017

Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2017
Data di deposito
11 maggio 2017
Data di decisione
21 febbraio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 11 aprile 2016
  • art. 4, comma 24, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 11 aprile 2016
  • art. 4, comma 25, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 11 aprile 2016
  • art. 4, comma 26, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 11 aprile 2016
  • art. 4, comma 27, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 11 aprile 2016
  • art. 8, comma 13, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 11 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40604

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un ente ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio - onere di cui è gravato il ricorrente - non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto. Tuttavia, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie, quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile. (Nella specie, viene esclusa l'utilità dello scrutinio alla luce dello statuto speciale sardo, in ragione del contenuto eminentemente privatistico e processuale dell'impugnato art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016 e del contenuto dell'evocato art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., relativo alla competenza statale esclusiva nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali"). ( Precedenti citati: sentenza n. 252 del 2016; sentenze n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012 ).

Massima n. 40605

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo - nel prevedere che siano applicate agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei Comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - opera un'estensione oggettiva e soggettiva della richiamata disciplina statale, consentendo di escludere dall'esecuzione forzata i fondi specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione stessa o dell'UE di una serie di enti la cui elencazione eccede quella alla quale si riferisce il citato art. 159 del t.u. enti locali. Ne consegue che la norma regionale incide nelle materie "ordinamento civile" e "norme processuali", di competenza esclusiva dello Stato, in quanto introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei predetti enti e assegna alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con essi un regime sostanziale e processuale peculiare rispetto a quello ordinario altrimenti applicabile. ( Precedente citato: sentenza n. 273 del 2012 ).

Massima n. 40606

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, e 118 Cost., quest'ultimo in relazione al principio di leale collaborazione - l'art. 4, commi 24, 25, 26 e 27, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016, che dispone una riapertura dei termini per le richieste di sclassificazione dei beni di uso civico prevista dall'art. 18-bis della legge reg. Sardegna n. 12 del 1994, (comma 24), introduce un'ulteriore ipotesi di sclassificazione riguardante i terreni già adibiti alla localizzazione di insediamenti produttivi (comma 25) e provvede alla sclassificazione ex lege di specifici terreni individuati attraverso i dati catastali (commi 26 e 27). L'intero patrimonio civico - in quanto collegato funzionalmente alla conservazione ambientale e paesaggistica, spettante alla cura esclusiva dello Stato - è assoggettato al vincolo paesaggistico e alla pianificazione congiunta paesaggistico-ambientale ai sensi degli artt. 135, 142 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, i quali, costituendo norme di grande riforma economico-sociale, vincolano anche la potestà legislativa in materia di usi civici, attribuita alla Regione Sardegna dall'art. 3, lett. n), dello statuto speciale. Ne consegue che la normativa impugnata dal Governo, consentendo la trasformazione di beni civici in allodio per decisione unilaterale della Regione, viola il principio della copianificazione, previsto dal citato art. 143 del d.lgs. n. 42, e quello di leale collaborazione, poiché la cessazione della titolarità collettiva e della destinazione ambientale avvengono al di fuori del procedimento di codecisione necessario a conciliare i due coesistenti ambiti di competenza legislativa statale e regionale, con il risultato che lo Stato non può far valere, prima della sclassificazione, l'interesse al mantenimento del bene e concorrere a verificare l'esistenza delle specifiche condizioni richieste dalla legge n. 1766 del 1927 per l'estinzione della natura pubblica del bene. In particolare, il comma 24, formulato nei termini di una procedura di sclassificazione indiscriminata, è incoerente con la natura del vincolo paesistico-ambientale, il quale comporta, salvo le tassative eccezioni di legge, la conservazione del bene civico e del suo regime giuridico; il comma 25 costituisce di fatto un allargamento dell'area delle sanatorie edilizie, riservata alle leggi dello Stato; i commi 26 e 27 - aventi natura di leggi provvedimento - incorporano e rendono priva di contraddittorio con lo Stato e con le collettività intestatarie dei beni d'uso civico l'istruttoria relativa alla valutazione delle fattispecie concrete su cui incide la legge sclassificante. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2014, n. 207 del 2012, n. 66 del 2012, n. 226 del 2009 e n. 164 del 2009, sulla qualificazione dell'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985 e dell'art. 142, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 42 del 2004 come norme di grande riforma economico-sociale; sentenza n. 391 del 1989, sulla prevalenza - nel caso dei beni civici - dell'interesse di conservazione dell'ambiente naturale in vista di una loro utilizzazione, come beni ecologici, tutelato dall'art. 9, secondo comma, Cost.; sentenza n. 210 del 2014, sulle autorità competenti alla concertazione, individuate nella Regione e nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; sentenze n. 117 del 2015 e n. 196 del 2004, sull'impossibilità per il legislatore regionale di estendere l'area delle sanatorie edilizie ). La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, e tale titolo competenziale riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, dei cui statuti di autonomia occorre però tenere conto. ( Precedente citato: sentenza n. 378 del 2007 ). La sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2014 e n. 46 del 1995 ). Dato il collegamento funzionale degli usi civici alla tutela paesistico-ambientale affidata alla cura esclusiva dello Stato, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale e dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla potestà legislativa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2014 e n. 51 del 2006 ). In tema di leggi provvedimento, la legificazione, anche a livello regionale, di scelte che di regola sono compiute dall'amministrazione attiva di per sé non è contraria a Costituzione, sicché la legittimità di questo tipo di leggi va accertata non tanto riguardo ai motivi della scelta della forma legislativa per un'attività di amministrazione, quanto piuttosto in relazione al suo specifico contenuto. ( Precedenti citati: sentenze n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989 ).

Massima n. 40607

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 8, comma 13, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo per i "piccoli comuni sardi" la possibilità di esenzione dal regime sanzionatorio correlato al mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, si pone in contrasto con la norma statale interposta in materia di "coordinamento della finanza pubblica" dettata dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, la quale non contempla, a livello nazionale, alcun esonero per la tipologia di enti individuata dal legislatore della Sardegna. Al contrario di quanto affermato da quest'ultimo, infatti, il potere di esonerare gli enti locali dalle sanzioni connesse al patto di stabilità interno non è riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", di cui all'art. 3, lett. b), dello statuto speciale, atteso che la corretta applicazione del patto di stabilità consegue ai vincoli europei e nazionali, dei quali è titolare lo Stato in qualità di "custode della finanza pubblica allargata" e, perciò, titolare del potere di prevedere sanzioni nei confronti degli enti territoriali che, attraverso il mancato rispetto dello stesso, pongono in pericolo gli obiettivi di carattere macroeconomico. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la previsione di sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità interno afferisce alla materia del coordinamento della finanza pubblica e trova applicazione anche nei confronti delle autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015, n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 del 2017, n. 82 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004 e n. 36 del 2004 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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