Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2017
Corte cost., ord. 28 aprile 2017, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2017
- Data di deposito
- 28 aprile 2017
- Data di decisione
- 5 aprile 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:91
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39375
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. L'atto di promovimento è identico nel contenuto a ordinanze dello stesso giudice affette dalla medesima lacuna, per le quali è già stata dichiarata l'inammissibilità o la manifesta inammissibilità di analoghe questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2015, ordinanze n. 222 del 2016 e n. 70 del 2016 ).
Massima n. 39376
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, o, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento per crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Analoga questione, sollevata con atto di identico contenuto, è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 248 del 2015, la quale ha precisato che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore, e che gli evocati tertia comparationis (regime di impignorabilità delle pensioni, e, in subordine, limiti al pignoramento per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito) sono eterogenei rispetto alla disposizione censurata. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 248 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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