Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2017

Corte cost., ord. 24 febbraio 2017, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2017
Data di deposito
24 febbraio 2017
Data di decisione
7 dicembre 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:46

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39367

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per lacunosa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 131- bis cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 28 del 2015, censurati dal Giudice di pace di Matera, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, nella parte in cui non prevedono che "l'imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale". Le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati, senza riportare i relativi capi di imputazione; né fanno cenno dell'esistenza degli elementi richiesti dal censurato art. 131- bis per l'applicabilità della causa di non punibilità da esso introdotta. Inoltre, in punto di rilevanza, non è dal rimettente argomentata l'applicabilità (oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Cassazione) della suddetta nuova causa di non punibilità al giudizio davanti al giudice di pace, del quale è proprio l'istituto - diversamente strutturato - della esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000); né è spiegato perché, in luogo di tale specifico istituto, nei giudizi a quibus dovrebbe trovare applicazione la causa di non punibilità prevista in termini generali dall'art. 131- bis . (Precedente citato: sentenza n. 25 del 2015, sulla sensibile diversità fra gli istituti disciplinati dall'art. 131-bis cod. pen. e dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ). Per costante giurisprudenza, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie preclude il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 237 del 2016, n. 196 del 2016, n. 55 del 2016 e n. 162 del 2015). Il difetto di motivazione sulla rilevanza comporta la manifesta inammissibilità della questione incidentale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 290 del 2016 e n. 153 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, sollevate dal Giudice di pace di Matera, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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